Dal 2025 cambiano le regole sui familiari a carico, con limiti di reddito e categorie più restrittive. Le detrazioni spettano solo a coniuge, figli e ascendenti conviventi. Aggiornati anche criteri di calcolo e compilazione del relativo prospetto dei familiari a carico.
Ai sensi dell’art. 12, TUIR, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024), sono considerati fiscalmente a carico i familiari che, nell’anno 2025, hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; con eccezione per i figli, di età non superiore a 24 anni, per i quali è previsto un reddito complessivo pari a 4.000 euro.
Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992;
- gli ascendenti, a condizione che convivano con il contribuente.
Ne deriva che, dal 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio per il 2025, non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i generi e le nuore;
- i fratelli e le sorelle (germani e unilaterali).
- gli affini entro il secondo grado.
Si evidenzia, però, che, a seguito della modifica apportata al comma 4-ter, dell’art. 12, TUIR, i soggetti elencati devono essere considerati ai fini della fruizione delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.
In merito alla compilazione del prospetto dei familiari a carico, si evidenzia che sono state variate le caselle di colonna 2 e di colonna 4, in particolare:
- in colonna 2, la casella “A” è stata sostituita dalla casella denominata con la lettera “G”, al fine di indicare a carico i soggetti ascendenti;
- in colonna 4, è stata introdotta la casella denominata con la lettera “P”, al fine di indicare altri familiari, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli e dagli ascendenti.
Si veda di seguito un esempio di compilazione del prospetto relativo ai familiari a carico.
Si ipotizzi un contribuente con:
- il coniuge non considerato a carico;
- il primo figlio, nato a febbraio 2023, che ha compiuto i 21 anni nel 2024 e, pertanto, ha più di 21 anni per tutto il 2025, per cui spetta la detrazione per figli a carico per l’intero periodo d’imposta;
- il secondo figlio, nato a giugno 2004, che ha compiuto 21 anni a giugno 2025 e per il quale spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi (da giugno a dicembre 2025);
- il terzo figlio, nato a marzo 2025, che ha beneficiato dell’assegno unico e universale e per il quale non spetta alcuna detrazione;
- il genitore convivente a carico per tutto l’anno 2025.

In merito al coniuge, occorre indicare:
- il flagin colonna 1;
- il codice fiscale in colonna 5.
Per il primo figlio, nato a febbraio 2003, bisogna indicare:
- il flag in colonna 1, in quanto si tratta del primo figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 5;
- il numero 12 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
- il numero 12 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per tutto il periodo d’imposta.
Per il secondo figlio, nato a giugno 2004, bisogna indicare:
- il flag in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 5;
- il numero 10 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
- il numero 7 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per sette mesi nell’anno 2025 (da giugno a dicembre).
Per il terzo figlio, nato a marzo 2025, occorre indicare:
- il flag in colonna 2, in quanto si tratta di ascendente;
- il codice fiscale in colonna 5;
- il numero 10 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 10, da marzo a dicembre 2025;
- il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante.
Infine, per il genitore a carico occorre indicare:
- il flag in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
- il codice fiscale in colonna 5;
- il numero 12 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
- il numero 100 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante.
Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo da verificare per considerare il familiare a carico, occorre sommare anche i seguenti importi:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti minimi) o nel caso di applicazione del regime forfettario (c.d. contribuenti forfettari);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
