Gestori dei marketplace: primo invio dei dati entro il 31 ottobre 2019

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi di tali portali.

Tale adempimento è stato introdotto dall’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 (pubblicata in GU del 29.06.2019); la norma istitutiva stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un mercato virtuale (marketplace), un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, una serie di dati commerciali relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Per “fornitore” si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza. Per mercati virtuali (marketplace) s’intendono le piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato; in quest’ultimo caso, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati deve identificarsi direttamente (ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972) oppure avvalersi di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Per “vendite di beni a distanza” si intendono:

  • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
  • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

Tale comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario abilitato, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’articolo 13 D.L. 34/2019; in sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.

Con il Provvedimento prot. n.660061 del 31 luglio 2019, sono state stabiliti i termini e le modalità di trasmissione dei dati in argomento. I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  2.  il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati descritti in precedenza. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Qualora, invece, vengano trasmessi dati incompleti, i suddetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Si ricorda, infine, che entro il 31 ottobre 2019 vanno trasmessi anche i dati stabiliti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito con Legge 12/2019, che fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, D.L. 34/2019. In particolare, i commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis citato prevedono che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Analogamente, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea, a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

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