La prima scadenza per il collegamento RT-POS è fissata al 20 aprile 2026, termine entro cui gli esercenti devono abbinare i POS già contrattualizzati a gennaio tramite l’applicativo “Gestione collegamenti” dell’Agenzia delle Entrate. Per i POS attivati successivamente, l’abbinamento va effettuato tra il 6° giorno del secondo mese successivo alla disponibilità e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, con obblighi analoghi anche per eventuali variazioni. Il mancato collegamento comporta sanzioni da 1.000 a 4.000 euro, rendendo essenziale verificare e correggere i dati comunicati dagli Acquirer entro le scadenze previste.
La prima scadenza per il collegamento RT-POS è quella del 20 aprile 2026, entro la quale gli esercenti utilizzatori di registratori telematici (RT) dovranno abbinare i POS per cui nel mese di gennaio 2026 era già in vigore un contratto di convenzionamento.
Il nuovo obbligo, infatti, era destinato a scattare una volta decorsi 45 giorni dal rilascio dell’applicativo dedicato – “Gestione collegamenti” – da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvenuto lo scorso 5 marzo. Siccome la scadenza naturale sarebbe caduta sabato 19 aprile 2026, opera in automatico lo slittamento al primo giorno non festivo successivo e quindi al prossimo 20 aprile 2026.
Invece, i POS per cui il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026 devono essere abbinati:
- a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS;
- ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ciò significa che per un POS attivato nel mese di febbraio, il collegamento al RT va effettato dal 6 aprile al 30 aprile.
Gli stessi termini, peraltro, trovano applicazione anche per le comunicazioni di eventuali variazioni, quali, ad esempio, l’attivazione di un nuovo POS o la dismissione di un POS.
I dati del POS rilevanti ai fini dell’abbinamento sono:
- la matricola (c.d. terminal id), che nella pratica coincide con il TML leggibile sul documento commerciale. Questo dato contraddistingue solo i POS fisici, mentre i POS virtuali (ad esempio Satispay) non ne sono dotati;
- il codice fiscale dell’Acquirer;
- la denominazione dell’Acquirer;
- il numero di contratto di convenzionamento.
Quest’ultimo elemento, malgrado non venga indicato tra i “dati POS” nella guida dell’Agenzia delle Entrate, assume rilevanza sostanziale. Abbiamo, infatti, rilevato che:
- possono sussistere più contratti di convenzionamento per un unico POS e Acquirer;
- in caso inserimento di un nuovo POS è un dato che viene richiesto dal sistema.
Abbiamo altresì rilevato che i dati comunicati dagli Acquirer e presenti nell’applicazione “Gestione collegamenti” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono essere non corretti o perfino assenti. È necessario e doveroso, quindi, che il contribuente interroghi direttamente il proprio Acquirer in modo da ricevere conferma esplicita della correttezza o meno dei dati caricati e, se del caso, procedere alla debita correzione o inserimento prima della scadenza del prossimo 20 aprile.
I POS dei distributori automatici non devono essere collegati, poiché le corrispondenti vendite trasmesse con l’applicativo dedicato non sono certificate da un documento commerciale con la dicitura “pagamento elettronico” e, pertanto, l’abbinamento creerebbe un’incongruenza.
Gli esercenti che trasmettono i corrispettivi della vending machine dotata di POS con documento commerciale generato mediante RT devono, invece, preoccuparsi di distinguere le vendite incassate in contanti dalle vendite incassate con carta di credito o bancomat ed emettere:
- un documento commerciale con dicitura “pagamento contanti” per i corrispettivi del distributore automatico incassati in contanti;
- un documento commerciale con dicitura “pagamento elettronico” per i corrispettivi del distributore automatico incassati con POS.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi certificati mediante fattura.
Il collegamento RT-POS può essere multiplo; a tal riguardo potrebbe essere opportuno e consigliabile associare tutti i POS utilizzati dall’esercente con tutti i RT presenti, in modo da “blindare” la comunicazione dei dati dei pagamenti. Si ricorda, infatti, che il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997.
