Il prossimo 16.1.2024 scade il termine di versamento della seconda rata dell’acconto 2023 per coloro che hanno sfruttato il rinvio introdotto dall’articolo 4, D.L. 145/2023 (decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024).
La novella normativa ha, altresì, concesso la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili; in tal caso entro il prossimo 16.1.2024 deve essere versata la prima rata. Sulle (4) rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% su base mensile.
Il differimento dall’ordinario termine del 30.11.2023 riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva – quindi imprenditori individuali e professionisti – che hanno dichiarato nel modello Redditi 2023 PF, relativo all’anno 2022, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a euro 170.000. L’opzione interessa anche:
- il titolare dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- i contribuenti tenuti a versare l’acconto 2023 in un’unica soluzione;
- gli imprenditori esercenti attività agricole e attività agricole connesse titolati di reddito d’impresa.
Diversamente, rimangono esclusi dalla proroga, oltre che i soggetti diversi dalle persone fisiche, i soci di società, gli associati di associazioni professionali, nonché i collaboratori dell’impresa familiare e il coniuge dell’azienda coniugale, sempreché non siano in possesso di una propria partita Iva.
I ricavi da computare ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di euro 170.000 sono quelli individuati dall’articolo 57 Tuir, il quale a sua volta rimanda al successivo articolo 85 Tuir. Devono, pertanto, essere considerati, oltre ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni e/o dalle prestazioni di servizi, anche gli “altri ricavi” come, ad esempio, i contributi in conto esercizio e i proventi da autoconsumo. Inoltre:
- il titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale deve tener conto dell’ammontare complessivo dei ricavi;
- in caso di svolgimento di più attività con codici Ateco differenti, si deve tener conto della somma dei ricavi o compensi relativi a tutte le attività;
- in caso di svolgimento sia di attività d’impresa sia di attività di lavoro autonomo, si deve tener conto della somma dei ricavi e compensi relativi a tutte le attività.
Con particolare riguardo alle persone fisiche esercenti attività agricole e/o attività agricole connesse (come, ad esempio, l’attività di agriturismo) titolari di reddito d’impresa, assume rilevanza l’ammontare del volume d’affari di cui al rigo VE50 del modello Iva 2023. Così si è espressa recentemente l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2023. In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, occorre far riferimento all’ammontare complessivo del fatturato dell’anno 2022, avendo riguardo alle operazioni certificate mediante fattura o documento commerciale.
Le somme differibili sono quelle comprese nella seconda rata dell’acconto 2023 dovute sulla base della dichiarazione dei redditi. Sono, dunque, coinvolte le seguenti imposte:
- Irpef;
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari e minimi;
- Ivie e Ivafe.
Sono esclusi, invece, dalla proroga in rassegna, i contributi previdenziali Inps, nonché i premi assicurativi Inail. Pertanto, la seconda rata dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS e Gestione separata doveva essere versata entro il 30.11.2023; il mancata versamento nel termine ordinario determina la debenza delle sanzioni e degli interessi, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
| Differimento II° rata acconto 2023 | ||
| Modalità di pagamento | Scadenza | |
| Unica soluzione | 16.1.2024 | |
| Rateizzazione in 5 rate | I° rata | 16.1.2024 |
| II° rata + interessi 0,33% | 16.2.2024 | |
| III° rata + interessi 0,66% | 18.3.2024 | |
| IV° rata + interessi 0,99% | 16.4.2024 | |
| V° rata + interessi 1,32% | 16.5.2024 | |
