Sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013

La sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013, opera anche nei confronti di chi non ha beneficiato della sanatoria prevista dall’articolo 1, comma 618, L. 147/2013?


Preliminarmente è d’uopo rammentare che la L. 147/2013 ha introdotto uno dei tanti istituti premiali che negli anni si sono susseguiti, consentendo ai contribuenti di poter sanare la propria situazione debitoria e beneficiare di una qualche forma di stralcio dei carichi iscritti a ruolo.

In particolare l’articolo 1, comma 618, L. 147/2013 stabilisce che i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013, possono essere estinti mediante il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 D.P.R. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 D.P.R. 602/1973.

Al successivo comma 620 del citato articolo 1, è altresì disposto che entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla suddetta definizione versano, in un’unica soluzione, le somme dovute.

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