Rimborso utenze ai lavoratori dipendenti

In relazione all’innalzamento della franchigia a 600 euro, disposta dall’articolo 12 D.L. 115/2022, per l’esclusione da imposizione IRPEF dei rimborsi delle utenze domestiche erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, si chiede se tale previsione opera anche in riferimento alle utenze condominiali.


L’articolo 12 D.L. 115/2022 dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di euro 600.

La disciplina agevolativa opera in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, secondo cui per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nel limite di euro 258,234.

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