Rideterminazione parziale delle quote sociali

Domanda

Nel mese di luglio 2022 i 2 soci di Alfa Srl che detengono il 100% delle quote in misura paritetica, cedono la totalità delle loro quote a un soggetto terzo secondo il seguente schema:

Socio A

Valore nominale della quota ceduta euro  5.000

Prezzo di vendita della quota ceduta  euro 500.000

Costo fiscale della partecipazione ceduta (affrancata nel 2016) euro 500.000

Plusvalenza fiscale   zero

Si precisa che la partecipazione è stata affrancata nel 2016 ai sensi dell’articolo 1, commi 887 e 888, L. 208/2015 con il pagamento dell’imposta sostitutiva allora vigente dell’8%.

L’imposta sostitutiva è stata pagata in 3 rate di cui la prima in modo corretto pari a 1/3 del totale, la seconda e la terza, per un errore di comunicazione, di un importo inferiore di circa il 20% del dovuto.

È stato anche erroneamente compilato, nell’anno 2016, il rigo 105 del quadro RT relativamente all’importo complessivo della rivalutazione determinato dal perito.

Socio B

Valore nominale della quota ceduta   euro 5.000

Prezzo di vendita della quota ceduta   euro  500.000

Costo fiscale del 60% della partecipazione acquistata nel 2000 euro 50.000

Costo fiscale del 40% della partecipazione acquistata nel 2016  euro  200.000

Plusvalenza fiscale euro 250.000

Tutto ciò premesso

si chiede

con riferimento al socio A

al fine di sanare le irregolarità e per non invalidare la rivalutazione effettuata

  • è corretto procedere con versamenti integrativi con relative sanzioni e interessi per le rate carenti del 2017 e del 2018 e presentare una dichiarazione integrativa per il 2016 correggendo l’importo della rivalutazione indicata al rigo 105 del quadro RT originario?
  • in alternativa è possibile non fare versamenti integrativi e considerare la rivalutazione della partecipazione fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva pagata e tassando la differenza al 26%?
  • oppure quale altra potrebbe essere la soluzione corretta?
  • il versamento corretto della prima rata e la redazione della perizia giurata di stima sono sufficienti per rendere comunque valida la rivalutazione a suo tempo effettuata?

Con riferimento al socio B

  • è possibile, utilizzando la proroga al 15 novembre 2022 prevista dall’articolo 14, comma 4-bis, 71/2021, rivalutare “solo” il 60% della partecipazione acquistata nell’anno 2000 fortemente plusvalente e non rivalutare il 40% della partecipazione acquistata nel 2016 non plusvalente? In sostanza si può rivalutare solamente una parte della partecipazione?
  • è possibile procedere alla redazione della perizia giurata e al pagamento dell’imposta sostitutiva del 14% successivamente all’atto notarile di cessione quote previsto per fine luglio 2022 ma prima del 15 novembre 2022, termine ultimo per procedere alla rivalutazione delle quote?

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…

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