Ravvedimento Imu: deducibilità

Una società immobiliare ha stanziato a conto economico un costo per Imu relativa agli immobili strumentali pari ad euro 2.000 in relazione al periodo d’imposta 2018 senza averla corrisposta, di conseguenza non è stata dedotta in quanto non versata.

Se nel 2019 è stato effettuato il versamento dell’Imu 2018 mediante ravvedimento operoso può essere portata in deduzione in tale anno?


La Legge di bilancio 2020 (articolo 1 commi 4, 5, 772 e 773, L. 160/2019) ha rivisitato la disciplina della deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali.

Per effetto della sopra citata norma, ad oggi, l’Imu sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa nella misura del:

  • 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (si tratta del periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari);
  • 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti solari);
  • 100% dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal periodo 2022 per i soggetti solari).

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