Deducibilità delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti

Domanda

La società di diritto italiano Alfa sostiene costi relativi a immobili concessi in uso ai dipendenti della controllata Beta (società di diritto romeno con succursale in Italia), con la quale ha sottoscritto un contratto di appalto (riparazioni e manutenzioni di meccanica altamente specializzata, ovvero il core business di Alfa; che per inciso opera anche per il tramite di dipendenti propri) che prevede per l’appunto che siano a “carico del mandante (Alfa) i costi relativi all’alloggio dei tecnici romeni (di Beta). Il tutto affinché i prestatori di manodopera (dipendenti di Beta come di Alfa) alloggino nei pressi dei cantieri dei clienti di Alfa, che ottiene, tra l’altro, dei bonus correlati alla diminuzione dei fermi macchina dei suoi clienti.

Il contratto, pur trattandosi di rapporto ITA => ITA, è stato oggetto di verifica in termini di congruità dei “prezzi di trasferimento” e non sono emerse eccezioni di sorta.

Ci si chiede se tutte le spese sostenute a favore del personale di società “terza” (Beta) relative ad affitto/locazione, utenze e mobilio siano deducibili per Alfa o violino l’articolo 109 e l’articolo 95 comma 2, Tuir perché non direttamente riferibili ad Alfa. Il tutto anche in considerazione di un non chiaro concetto di coerenza economica/antieconomicità (assenza di vantaggio economico, competitivo e strategico), da correlarsi alla non contestata competenza ed esistenza delle spese in discussione, che viene eccepito in quanto graverebbe su Alfa l’onere di provarlo.

Le spese in parola (spese sostenute per l’alloggio di dipendenti di altra società) sono deducibili per Alfa, e se sì indipendentemente dalla prova del vantaggio economico correlato, o violano in ogni caso il dettato normativo dell’articolo 109 e/o 95, Tuir?

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