Atto di adesione carente degli importi dovuti

È valido l’atto conseguente al mancato perfezionamento della procedura di concordato, se ciò è dipeso dall’omessa indicazione delle imposte ridotte nell’atto di adesione?


In tema di accertamento con adesione, l’articolo 8 D.Lgs. 241/1997 stabilisce che il versamento delle somme dovute per effetto del concordato è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

È tuttavia possibile procedere anche al versamento rateale delle somme dovute e, in tal caso, è l’importo della prima rata a dover essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

In entrambi i casi, comunque, il contribuente deve far pervenire all’ufficio, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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