L’iscrizione in bilancio delle disponibilità liquide 

In sede di bilancio è essenziale verificare la corretta rilevazione delle disponibilità liquide (cassa e banca), controllando saldi, riconciliazioni e rispetto della normativa antiriciclaggio. Secondo l’art. 2424 c.c. e il principio contabile OIC 14, tali poste devono essere iscritte e valutate correttamente, includendo moneta, assegni e depositi anche in valuta estera. Particolare attenzione va posta a riconciliazioni bancarie, interessi e ritenute, nonché alla corretta imputazione per competenza dei movimenti di fine esercizio.

In seno alle attività di redazione di bilancio è necessario occuparsi dei controlli sui conti aperti alle disponibilità liquide.  

In merito, occorre chiedersi se: 

  • è stata controllata la corrispondenza tra il saldo contabile e la giacenza effettiva
  • la cassa è sempre positiva
  • ci sono sospesi di cassa da registrare; 
  • ci sono assegni o valori bollati da registrare; 
  • non siano stati fatti movimenti di liquidità di cassa oltre il limite dell’antiriciclaggio di 3.000,00 euro; 
  • è stata effettuata la riconciliazione tra saldo contabile e saldo dell’estratto conto bancario; 
  • sono state predisposte le schede di riconciliazione con gli e/c bancari; 
  • sono stati rilevati correttamente gli interessi sui c/c bancari e la relativa ritenuta su interessi attivi; 
  • è presente in archivio la certificazione delle ritenute operate dalla banca o il riepilogo liquidazioni/ interessi; 
  • le disponibilità in valuta estera sono state valutate correttamente. 

Partendo dal dettato codicistico, occorre ricordare che l’art. 2424, c.c., prevede che le disponibilità liquide vengano iscritte alla voce dell’attivo circolante in talo modo denominata e suddivise tra

  • depositi bancari e postali; 
  • assegni; 
  • denaro e valori in cassa

Con riferimento alla cassa occorre, innanzi tutto, aver verificato che il saldo indicato al 31/12 corrisponda alla reale entità di denaro disponibile in tale data; questo è di certo il controllo più banale da affiancare ad altri controlli quale quello sui saldi del mastro cassa che, in corso d’anno, devono sempre essere positivi.  

Si tratta di un controllo di prassi, non può difatti esistere una cassa negativa per il semplice fatto che il denaro in cassa c’è o non c’è. Può accadere tuttavia che il mastro presenti un saldo negativo dovuto semplicemente alla registrazione in medesima data prima di una uscita e successivamente di una entrata, nel rigo relativo all’uscita potrebbe risultare un saldo negativo. In tal caso non si verifica alcuna problematica contabile. 

Vanno poi effettuati appositi controlli sull’eventuale esistenza dei sospesi di cassa.  

L’OIC 14, stabilisce che nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata e in uscita avvenuti entro la data di bilancio, di conseguenza le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo

In particolare, il Principio contabile n. 14 specifica che le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali anche espressi in valuta estera e che in particolare la voce denaro e valori in cassa devono intendersi costituiti da moneta e valori bollati come francobolli, marche da bollo, carte bollate. Non sono invece considerate disponibilità liquide le cambiali e i titoli

Sempre tra i controlli della cassa va espletato anche il controllo del rispetto delle norme antiriciclaggio, occorre quindi assicurarsi che non siano stati fatti movimenti di cassa oltre il limite dell’antiriciclaggio pari, per il 2026, a 5.000,00 euro. 

Quanto alle disponibilità in valuta estera, occorre controllare la corretta valutazione delle stesse, l’OIC 14 stabilisce difatti che esse siano valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio

Circa i controlli sui c/c bancari innanzitutto occorre riconciliare il saldo dell’estratto conto fornito dalla banca al 31/12 con il saldo del conto riportato in contabilità, in caso di differenze occorre predisporre apposito foglio di riconciliazione. Si ricordi che, secondo l’OIC 14, «I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo». 

Va poi verificata la corretta rilevazione degli interessi attivi o passivi sul c/c bancario, gli interessi passivi diverranno esigibili solo dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati anche se la relativa liquidazione, annuale, avverrà comunque entro il 31 dicembre, ne consegue che negli e/c di fine anno le aziende troveranno la liquidazione degli interessi ma non il loro computo a storno del saldo

Al ricevimento dell’estratto conto con la determinazione degli interessi passivi l’azienda dovrà comunque procedere alla rilevazione di questi trattandosi di costi di competenza dell’anno trascorso, la scrittura contabile sarà quindi: 

Interessi passivi (ce)aDebiti vs Banca …..(sp)

Quanto agli interessi attivi, invece, anche questi verranno conteggiati annualmente, ma accreditati al 31/12; quindi, al 31/12, le banche procederanno alla determinazione degli interessi sui c/c bancari dell’ultimo trimestre. 

Si ricorda che, in caso di interessi attivi, occorre rilevare non il netto accreditato, ma il lordo e la relativa ritenuta subita nella misura del 26% (ritenuta che poi dovrà essere portata in diminuzione del debito IRES in dichiarazione dei redditi).  

Volendo fare un semplice esempio, supponiamo che la Banca X accrediti sul c/c interessi attivi per euro 5.000,00 liquidando ritenute per euro 1.300,00, la scrittura contabile sarà la seguente: 

DiversiaInteressi attivi (ce)5.000,00
Banca c/c (sp)3.700,00
Erario c/ritenute subite (sp)1.300,00

In ultimo, giova ricordare che in sede di redazione del bilancio, l’OIC 14 impone di valutare le disponibilità liquide secondo i seguenti criteri: 

  • depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo; 
  • il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale
  • le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 

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