L’inerenza dei costi si lega all’attività dell’impresa

È noto che l’inerenza all’attività dell’impresa è un requisito necessario affinché un costo possa essere considerato deducibile. La norma di riferimento è l’articolo 109, comma 5, del Tuir, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Si ha inerenza quando si configura una correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile. In tal senso, l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 30/9/944 del 7 luglio 1983 ha precisato che “il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese a fini promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi”.

Nello specifico, nel documento di prassi, è stato chiarito che sono inerenti all’attività dell’impresa e, quindi, sono deducibili le spese sostenute per i servizi di revisione e certificazione resi da società di revisione autorizzate ai sensi della L. 1966/1939, tanto nel caso di revisione volontaria, quanto nel caso di revisione imposta dalla legge.

Sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8818/1995, ha precisato che la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi con l’attività svolta, nel senso che questi devono essere funzionali alla formazione del reddito. Una spesa è quindi deducibile solo quando è strettamente collegata all’attività dell’impresa (nello stesso senso anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7071/2000).

Sempre in passato, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6502/2000 ha stabilito che l’articolo 109 del Tuir àncora “la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, diversi dagli interessi passivi, al riferimento di tali spese … all’attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”.

Tale posizione, peraltro, è stata avvallata nell’approfondimento Assonime n. 6/2009 dal quale si apprende che “un costo è inerente e concorre a formare reddito l’imponibile non in presenza di un legame specifico con i ricavi, ma in virtù di un’afferenza generica all’attività d’impresa. L’inerenza, infatti, è una relazione tra l’onere e l’impresa nel senso che il costo è fiscalmente rilevante ove sussista una correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre ricavi imponibili”.

Più di recente, nella sentenza delle Corte di Cassazione n. 23551/2012, è stato evidenziato come, “in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili” (nello stesso senso anche la sentenza della Cassazione n. 10319/2015).

Tale principio si ritrova anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21184/2014, la quale afferma che “l’inerenza è una relazione tra due concetti, la spesa e l’impresa, che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

In conclusione, pare oramai pacifico il principio secondo cui, nella valutazione dell’inerenza, rileva non già la diretta afferenza della spesa a un componente positivo di reddito, bensì il collegamento di questa con l’attività dell’impresa intesa nel suo complesso.

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