Esclusa la limitazione alla deducibilità IRES delle spese per la telefonia se dimostrato il loro utilizzo esclusivo per finalità d’impresa

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 71/E/2026, ha chiarito che i costi di telefonia e trasmissione dati sono integralmente deducibili se direttamente imputabili a servizi resi ai clienti e non suscettibili di uso promiscuo. Resta invece la limitazione all’80% per i costi di autoconsumo, in quanto solo indirettamente collegati all’attività d’impresa. Centrale è la capacità del contribuente di distinguere analiticamente le diverse componenti di costo.

Il caso e la soluzione prospettata dall’istante 

Con la risposta a interpello n. 71/E/2026, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della deducibilità, ai fini IRES, delle spese per telefonia e trasmissione dati sostenute da una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, operante sia tramite head office in Italia sia tramite cinque stabili organizzazioni estere

La società svolge attività di servizi informatici e di global procurement a favore delle altre società del gruppo sulla base di contratti standardizzati di durata ultrannuale (master service agreement – MSA), comprensivi, tra gli altri, dei servizi IT infrastrutturali IT e di sicurezza informatica, nei quali rientrano i servizi di telefonia e di trasmissione dati forniti ai clienti. 

Nel modello rappresentato dall’istante, l’head office italiano fornisce detti servizi direttamente alle società italiane del gruppo mentre le stabili organizzazioni estere, utilizzando direttamente le proprie risorse umane e tecniche e acquistando in proprio i servizi necessari, erogano i medesimi servizi in favore delle società estere

Una parte della spesa sostenuta per l’acquisto dei servizi “a monte”, necessari all’head office e alle sue stabili organizzazioni per elaborare e rendere il servizio “a valle” di telefonia e di trasmissione dati ai propri clienti, costituisce un costo destinato all’utilizzo interno dei servizi di telefonia e di trasmissione dati (quota di autoconsumo), vale a dire un costo che, come ogni altro fattore produttivo, contribuisce solo indirettamente all’attività d’impresa. 

Un’altra parte della spesa, invece, è sostenuta per incorporare un servizio “a monte” nel servizio reso “a valle” ai propri clienti (quota con finalità imprenditoriale), concorrendo in via immediata alla formazione dei ricavi. 

La società istante evidenzia, inoltre, di avere adottato un sistema analitico di separazione dei costi, fondato su un processo di service pricing, cioè di definizione del prezzo dei servizi resi ai propri clienti, che consente di tenere traccia separata delle quote di autoconsumo e di quelle con finalità imprenditoriale, le quali ultime vengono allocate, separatamente, su ciascun cliente. 

Sotto il profilo reddituale, l’istante precisa anche di non avere esercitato l’opzione per la branch exemption (cfr. art. 168-ter, TUIR); pertanto, il risultato “fiscale” di ciascuna stabile organizzazione concorre alla formazione del reddito complessivo della casa madre, assoggettato a imposizione in Italia. 

Muovendo da tale ricostruzione, la società istante sostiene che la limitazione, di cui all’art. 102, comma 9, TUIR, alla deducibilità dei costi sostenuti per la telefonia e per la trasmissione dati, non dovrebbe operare con riguardo alla quota di costi con finalità imprenditoriale.  

Secondo l’istante, infatti, tali costi sarebbero direttamente correlati a ricavi integralmente imponibili e riguarderebbero servizi utilizzati in via esclusiva dai clienti, con esclusione, già in origine, di qualsiasi uso promiscuo. Ne deriverebbe, ad avviso del contribuente, la loro piena deducibilità secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa, in applicazione dei principi di inerenza e di correlazione tra costi e ricavi, anche alla luce dei precedenti di prassi richiamati nell’istanza (risoluzioni n. 320/E/2008 e n. 162/E/2009). 

Il parere dell’Agenzia 

L’Agenzia delle Entrate ricostruisce anzitutto la ratio dell’art. 102, comma 9, TUIR, ricordando che la disposizione prevede, in via generale, la deducibilità nella misura dell’80% delle quote di ammortamento, dei canoni e delle spese di impiego e manutenzione relativi alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la norma esprime una presunzione assoluta di limitazione della rilevanza fiscale dei costi relativi a beni e servizi ivi menzionati che, per le loro caratteristiche tecniche, si prestano potenzialmente a un uso promiscuo, vale a dire a soddisfare, insieme alle esigenze dell’attività imprenditoriale, anche le esigenze personali degli utilizzatori. 

L’Agenzia, tuttavia, richiama i propri precedenti chiarimenti, secondo cui la deduzione integrale, secondo le regole ordinarie IRES, continua a trovare applicazione quando i costi riguardino apparecchiature non suscettibili, per le loro specificità, di utilizzo extra-imprenditoriale oppure quando i costi di telefonia costituiscano essi stessi l’oggetto dell’attività d’impresa, in quanto direttamente afferenti a ricavi o proventi che concorrono alla formazione del reddito. 

In tali casi, una diversa conclusione determinerebbe infatti un’irragionevole asimmetria, poiché il contribuente conseguirebbe ricavi interamente tassati ma potrebbe dedurre solo parzialmente i costi che hanno contribuito direttamente a generarli. 

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta conclude che, fermo restando il limite proprio dell’interpello rispetto all’accertamento dei fatti, le spese di telefonia e di trasmissione dati direttamente imputabili (rectius, tracciabili) alle commesse e integrate nel servizio reso ai clienti non soggiacciono alle limitazioni dell’art. 102, comma 9, TUIRpurché non siano suscettibili di uso promiscuo e siano effettivamente e direttamente afferenti a ricavi imponibili. 

Restano invece assoggettati al regime di deducibilità parziale i costi riconducibili alla quota di autoconsumo, in quanto solo indirettamente collegati allo svolgimento dell’attività d’impresa. 

La medesima conclusione vale, secondo l’Agenzia, anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere. 

La risposta si chiude, infine, con una precisazione di rilievo: l’esito interpretativo favorevole resta subordinato alla concreta capacità del contribuente di distinguere in modo chiaro e analitico le 2 categorie di costi, poiché, ove in sede di controllo emergano elementi di fatto diversi da quelli rappresentati, torneranno ad applicarsi le ordinarie limitazioni previste art. 102, comma 9, TUIR.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Torna in alto