In caso di
decesso di un professionista ci sono una serie di
adempimenti che gli eredi dello stesso devono porre in essere per “concludere” l’attività di lavoro autonomo esercitata e per dichiarare i relativi redditi.
decesso di un professionista ci sono una serie di
adempimenti che gli eredi dello stesso devono porre in essere per “concludere” l’attività di lavoro autonomo esercitata e per dichiarare i relativi redditi.
Poiché l’attività professionale, a differenza di quella imprenditoriale, cessa con la morte del professionista, innanzitutto
entro 30 giorni dalla morte del professionista, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la
dichiarazione di cessazione di attività utilizzando l’apposito modello indicando i dati del de cuius e quelli relativi al rappresentante con i propri dati in qualità di erede.
entro 30 giorni dalla morte del professionista, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la
dichiarazione di cessazione di attività utilizzando l’apposito modello indicando i dati del de cuius e quelli relativi al rappresentante con i propri dati in qualità di erede.
Per quanto riguarda gli
adempimenti dichiarativi, in considerazione del fatto che i redditi del professionisti seguono il
criterio di cassa, i compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del professionista costituiscono componenti positivi e negativi del
reddito di lavoro autonomo del professionista deceduto, che gli eredi devono dichiarare al nome del de cuis.
adempimenti dichiarativi, in considerazione del fatto che i redditi del professionisti seguono il
criterio di cassa, i compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del professionista costituiscono componenti positivi e negativi del
reddito di lavoro autonomo del professionista deceduto, che gli eredi devono dichiarare al nome del de cuis.
È l’erede a presentare il modello Unico PF per conto del de cuius (non il modello 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come contribuente e indicando invece i propri nella sezione apposita riservata a
chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica “7” e trascrivendo la data del decesso. È sempre l’erede che sottoscrive la dichiarazione. Per il deceduto non può essere presentato il modello Unico Mini.
chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica “7” e trascrivendo la data del decesso. È sempre l’erede che sottoscrive la dichiarazione. Per il deceduto non può essere presentato il modello Unico Mini.
Per quanto riguarda i
termini di presentazione: la dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè
entro il 30 settembre, per la persona deceduta nell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Per i soggetti
deceduti dal 1 marzo i termini sono
prorogati di sei mesi.
termini di presentazione: la dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè
entro il 30 settembre, per la persona deceduta nell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Per i soggetti
deceduti dal 1 marzo i termini sono
prorogati di sei mesi.
Può succedere inoltre che gli eredi si trovino ad incassare compensi del lavoro del professionista o debbano provvedere al pagamento di spese di natura professionale.
Ai sensi dell’
art. 7 comma 3 del Tuir:
In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
art. 7 comma 3 del Tuir:
In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Pertanto
tutti i redditi, prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e quindi di
lavoro autonomo, e vanno dichiarati nell’anno di percezione (
quadro RM) e quindi tassati in capo agli eredi o legatari
mediante tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 917/1986, salvo opzione per la tassazione ordinaria.
tutti i redditi, prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e quindi di
lavoro autonomo, e vanno dichiarati nell’anno di percezione (
quadro RM) e quindi tassati in capo agli eredi o legatari
mediante tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 917/1986, salvo opzione per la tassazione ordinaria.
Nell’ipotesi in cui il professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva e sia morto prima di emettere la relativa fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una
ricevuta o quietanza non soggetta ad Iva per la quota spettante (soggetta a marca da bollo se l’importo supera €uro 77,47) e il cliente dovrà provvedere al pagamento.
ricevuta o quietanza non soggetta ad Iva per la quota spettante (soggetta a marca da bollo se l’importo supera €uro 77,47) e il cliente dovrà provvedere al pagamento.
Per quanto riguarda la
ritenuta d’acconto la Risoluzione del 3.1.1994, n. III-5-1001/93 ha precisato che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi di un professionista deceduto, la ritenuta d’acconto del
20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1972 e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall’art. 3 dello stesso decreto.
ritenuta d’acconto la Risoluzione del 3.1.1994, n. III-5-1001/93 ha precisato che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi di un professionista deceduto, la ritenuta d’acconto del
20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1972 e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall’art. 3 dello stesso decreto.
Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito, in caso di
compensi a terzi per prestazioni che il professionista deceduto non aveva ancora pagato, il creditore professionista deve
emettere la fattura nei confronti degli eredi che provvedono al pagamento. I relativi compensi
non sono da assoggettare a ritenuta di acconto, in quanto il pagamento è effettuato da eredi privati.
compensi a terzi per prestazioni che il professionista deceduto non aveva ancora pagato, il creditore professionista deve
emettere la fattura nei confronti degli eredi che provvedono al pagamento. I relativi compensi
non sono da assoggettare a ritenuta di acconto, in quanto il pagamento è effettuato da eredi privati.
