Un nuovo concetto di interposizione fiscale nella risposta a interpello n. 17/E/2026?

La risposta n. 17/E/2026 chiarisce che l’interposizione fiscale del trust non può essere desunta solo dalle clausole dell’atto istitutivo, ma richiede una valutazione del comportamento concreto dei soggetti coinvolti. In particolare, i poteri attribuiti al beneficiario non sono sufficienti, di per sé, a configurare l’interposizione in assenza di effettiva ingerenza. Permangono tuttavia profili critici nell’interpretazione dell’Agenzia, soprattutto con riferimento alla posizione del disponente.

La risposta a interpello n. 17/E/2026 ha affrontato il caso di un trust fiscalmente residente in Svizzera con disponente una madre, fiscalmente residente in Italia, e beneficiari 2 figli: un figlio residente in Svizzera e una figlia residente in Italia. 

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento di prassi attiene alla valutazione circa la natura interposta o meno del trust. Il beneficiario, che era anche guardiano, evidenzia come l’atto istitutivo gli attribuisca una serie di poteri significativi nei confronti del trustee, tra cui la possibilità di nominarlo e revocarlo. Alla luce di ciò, egli propone all’Amministrazione finanziaria di considerare il trust interposto nei suoi confronti

L’intervento di prassi appare di estremo interesse in quanto l’Agenzia chiarisce che l’interposizione non può essere assunta nei confronti del beneficiario, perché non viene data prova dell’effettiva ingerenza di questi sull’operato del trustee. 

Quello che emerge, pertanto, è che l’interposizione fiscale del trust non può essere valutata esclusivamente sulla base delle clausole dell’atto istitutivo, ma deve tener conto anche del comportamento fattuale tenuto dalle parti. 

L’Agenzia conclude, poi, in modo incomprensibile, ritenendo che il trust sia interposto nei confronti della madre, disponente, in ragione del rapporto di parentela con il figlio e delle clausole che consentivano a quest’ultimo l’ingerenza nei confronti del trustee. La conclusione appare inaccettabile per 2 ordini di ragioni. Innanzitutto, non si comprende perché l’interposizione del figlio debba essere dimostrata sul piano fattuale, ma non anche quella nei confronti della madre. In secondo luogo, anche assumendo che la madre eserciti una influenza sul figlio, è stato evidenziato come non sia dimostrata l’ingerenza di quest’ultimo sul trustee. 

A parte questa sbavatura, la risposta risulta tuttavia interessante, in quanto solletica l’interprete nel valutare quale sia, ai fini dell’interposizione, il delicato rapporto tra le clausole dell’atto e il comportamento dei soggetti coinvolti. 

A bene vedere, a parte il potere di «revocare, nominare e determinare la remunerazione del trustee» dalla lettura dell’interpello si apprende che i diritti del beneficiario si sostanziano in un diritto di esprimere la propria opinione e, quindi, in un diritto di essere ascoltato dal trustee. Si tratta di previsioni assolutamente fisiologiche che non denotano alcuna ingerenza. 

Forse, il chiarimento dell’Agenzia potrebbe essere inteso nel senso di ritenere che il potere di nomina e revoca del trustee non sia sufficiente a determinare l’interposizione, dovendosi valutare se concretamente il beneficiario abbia esercitato il diritto in questione. 

Chi scrive, stimolato nei pensieri dal recente intervento di prassi, ritiene che il rapporto tra comportamento fattuale e clausole possa essere così inquadrato. Vi sono delle clausole che, per la loro intrinseca natura, rendono il trust interposto. Potrebbe essere, ad esempio, il caso del trust revocabile. Qui l’interposizione potrebbe essere assunta a presunzione assoluta. Questa impostazione, peraltro, risulterebbe coerente con la circolare n. 48/E/2007 e con la risposta a interpello n. 111/E/2020

La presunzione assoluta potrebbe venir meno nel caso del trust autodichiarato in quanto, anche se l’interposizione è dietro l’angolo, ben potrebbe accadere che il trust possa essere considerato validamente istituito sotto il profilo fiscale, se magari è presente un guardiano esterno con poteri significativi. 

Infine, possiamo pensare alla clausola relativa alla nomina e alla revoca del trustee da parte del disponente o del beneficiario. In questo caso, la norma non può assurgere a presunzione e si deve aver riguardo al contegno tenuto dalle parti. In questo senso, il recente interpello risulterebbe coerente. 

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