Aumentano significativamente i casi di esonero dall’obbligo di presentazione degli Intra 2-bis relativi agli acquisti intracomunitari di beni. La novità è operativa già dalla prossima scadenza del 25 febbraio 2026. Una buona notizia che attua (finalmente) un principio (“only once”) di concreta semplificazione. Per i citati elenchi, a partire da quelli di gennaio 2026 in scadenza per l’appunto fra pochi giorni, l’obbligo di presentazione rimane, infatti, solo per chi supera la nuova soglia trimestrale di 2.000.000 euro, che sostituisce la precedente di 350.000 euro. Questa la novità ufficializzata con la recente determina n. 84415 del 3/2/2026 a firma congiunta dei direttori di AdM e AdE, d’intesa con l’ISTAT. Nulla cambia, invece, per le altre sezioni degli elenchi. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le regole da ricordare.
Partiamo con l’evidenziare, innanzitutto, che la modulistica e le relative istruzioni non sono cambiate. Rimangono le solite ovvero quelle approvate a fine 2021 (determina n. 493869/RU del 23/12/2021) e in vigore dal 2022; il software Intraweb è stato, invece, aggiornato (come avviene tutti gli anni) per consentire la gestione anche degli elenchi 2026, tener conto (maschera configurazione periodicità obbligato) della novità in analisi nonché di quelle legate alle modifiche alle nomenclature dei beni da ultimo aggiornate (con effetto dal 2026) con il Regolamento 2025/1926/UE.
La sezione Intra 2-bis
Questa sezione, com’è noto, dal 2018 ha valenza “ai soli fini statistici”, ovvero interessa essenzialmente solo l’ISTAT (provv. 194498/2017, par. 1) e la sua gestione (prevista dall’art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, che parla di obbligo “anche per finalità statistiche”) continua, per il momento, a rimanere legata agli elenchi Intrastat. Fra qualche anno ci saranno probabilmente ulteriori novità semplificatorie (anche perché lo impone la direttiva VIDA) attraverso FE / comunicazione esterometro; fonti, quest’ultime (TD18 per quanto riguarda, in particolare, gli acquisti intracomunitari di beni) da cui attingono, invece, i dati di proprio interesse AdE e AdM. Ed è proprio da questa fonte ovvero “i dati fattura” dell’esterometro (che l’AdE trasmette all’ISTAT) nonché dai microdati (MDA) previsti dai regolamenti statistici comunitari (che derivano dagli elenchi delle cessioni intracomunitarie verso l’Italia e cioè gli elenchi mandati al VIES ed Eurostat dai fornitori UE) che l’ISTAT ha convenuto di poter elevare a 2.000.000/trimestre la soglia sotto la quale gli operatori non sono più obbligati a presentare gli elenchi in questione.
Come verificare la soglia (2 milioni) di esonero/obbligo
A partire, come detto, dagli elenchi in scadenza dal 25 febbraio 2026 e, quindi, con effetto dalle operazioni (acquisti e arrivi) relative a gennaio 2026, la presentazione è obbligatoria mensilmente (gli Intra 2 trimestrali non sono più richiesti dal 2018, n.d.A.) solo per i soggetti per i quali «l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro».
Questa nuova soglia, che sostituisce la precedente (sempre trimestrale) di 350.000 euro, fa riferimento a trimestri mobili. Ciò significa, quindi, che, come in passato, la verifica dovrà essere continua durante l’anno e anche in corso di trimestre.
Esempio 1. In questi giorni (per la cadenza del 26 febbraio) la verifica andrà effettuata sul I°, II°, III° e IV° trimestre del 2025. Se l’operatore, in nessuno dei citati 4 trimestri, risulterà aver mai superato i 2 milioni di euro trimestrali, per il primo trimestre 2026 (quantomeno per gennaio) non dovrà presentare l’elenco anche se lo scorso anno (ad esempio, il 25 gennaio 2026 per dicembre 2025) ha presentato gli Intra 2-bis perché aveva superato la precedente soglia di 350.000 euro.
Esempio 2. La verifica dovrà, però, continuare tutti i mesi, anche in corso di trimestre, poiché (in mancanza di altre novità) sono da ritenersi confermate le solite regole per cui (nota AdM 20/02/2018 n. 18558/RU) nel caso di superamento della soglia nel trimestre in corso (si superano, ad esempio, a febbraio 2026, i 2 milioni) il soggetto passa da esonerato ad obbligato mensile fin «dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata». L’esonero rimane, tuttavia, per i mesi precedenti ovvero, nel nostro esempio, per gennaio e febbraio 2026; l’obbligo decorre, in altri termini, solo a partire dagli acquisti e le altre operazioni (i.e. arrivi per lavorazione) relativi a marzo e con scadenza il 26 aprile.
È appena il caso di osservare e ricordare che l’upgrade in corsa di trimestre degli Intra 2 (da esonero a obbligato) funziona in modo diverso (e non solo per le diverse soglie) dall’upgrade (da trimestrale a mensile) previsto per gli Intra 1 (in questo secondo caso, infatti, il soggetto che supera, ad esempio, a febbraio la soglia di 50.000 euro deve presentare gennaio e febbraio come ultimo elenco trimestrale, ma subito, ovvero entro il 25 di marzo).
Come individuare gli acquisti che fanno soglia?
Anche la nuova determina (come le precedenti) fa riferimento agli “acquisti intracomunitari di beni”. La definizione e chiaramente da riferirsi all’art. 38, D.L. n. 331/1993, che, ricordiamo, contempla (comma 3) anche i c.d. trasferimenti per esigenze proprie e individua (comma 5) talune operazioni che, invece, “non costituiscono acquisti intracomunitari”. Fra quest’ultime: i movimenti a scopo di lavorazione (purché) con rientro (le lavorazioni senza rientro rappresentano, invece, per il committente, acquisti intracomunitari assimilati nel paese del lavorante) e le cessioni/acquisti a destino ovvero le forniture di beni (solitamente impianti/macchinari) che vengono installati, montati o assiemati (in Italia) dal fornitore comunitario o per suo conto.
Ciò premesso, il punto di riferimento (visto che l’esterometro ha un suo perché anche ai fini di eventuali verifiche sulla soglia in questione) si tratta degli acquisti ritualmente da gestire con il TD18; rimangono, invece, esclusi quelli da gestire con il TD19 fra i quali (è bene sottolineare giacché la cosa spesso sfugge) rientrano anche le citate forniture a destino che, pur essendo soggette a reverse charge, “normativamente” non sono acquisti intracomunitari di beni ovvero (per dirla in altri termini) non vanno in VJ9 della dichiarazione Iva ma in VJ3.
Cosa mettere negli Intra 2-bis?
Non vanno confuse le sopra sintetizzate regole per l’individuazione della soglia con quelle delle operazioni che gli obbligati (ovvero chi supera la soglia) devono inserire nell’elenco. La compilazione non è, infatti, limitata ai soli veri e propri acquisti intracomunitari e quelli assimilati (con applicazione, cioè, dell’IVA in Italia quale stato membro di arrivo), sono coinvolti anche i movimenti che, da sempre, hanno per eccellenza rilevanza esclusivamente statistica (art. 6, D.M. 22 febbraio 2010) ovvero gli arrivi in Italia in vista di lavorazione (natura transazione 4) e i rientri in Italia di beni fatti lavorare in altri Stati membri (natura transazione 5) nonché (casi molto particolari) scambi di navi e aeromobili, di gas e di merci acquistate come soccorsi d’urgenza.
Ci vanno, altresì, in quanto di rilevanza statistica, le sopra citate “forniture a destino” (circolare n. 13/E/1994).
Dal 2028 non vanno, invece, più inseriti gli acquisti intracomunitario non imponibili in triangolare comunitaria semplificata dove IT è il promotore (TD18 N3.4); in tal caso, infatti, i beni non arrivano in Italia e l’Iva viene assolta (previa designazione del promotore nella fattura di cessione) in reverse charge dal cessionario finale in altro SM di arrivo.
Le semplificazioni fino a 20 milioni di arrivi
Per quanto riguarda le colonne 11 (valore statistico), 12 (condizioni di consegna) e 13 (modo di trasporto) la compilazione non è obbligatoria per chi, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di euro 20 milioni di arrivi. Il termine “arrivi” è più ampio rispetto a quello di acquisti e, pertanto, vanno considerati anche gli altri arrivi a valenza statistica fra i quali sicuramente quelli a scopo di lavorazione. La colonna 11 va comunque compilata quando non c’è un acquisto a valenza anche fiscale Iva ma un movimento a valenza solo statistica (ad esempio le citate lavorazioni con rientro).
Quando inserire le operazioni negli Intra 2-bis?
La “competenza” (lo precisano, anche se con terminologie un po’ elaborate, le istruzioni in vigore dal 2022) può seguire (a scelta) la tempestiva registrazione IVA nel mese di arrivo della fattura (salvo il caso in cui scatti l’autofattura art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993, nel qual caso l’applicazione dilatata dell’adempimento IVA non trascina anche il precedente arrivo dei beni) oppure il mese di arrivo (fisico) dei beni; rimane solo quest’ultima la soluzione praticabile nel caso in cui il movimento (i.e. la lavorazione) non rappresenta anche un acquisto intracomunitario.
Gli altri elenchi
Il nuovo provvedimento, come citato in premessa, non introduce novità per le altre sezioni degli elenchi e quindi (in sintesi) si ricorda che:
- per gli Intra 2-quater rimane la soglia trimestrale di esonero a 100.000 euro (se mai superata in nessuno dei 4 trimestri precedenti);
- per gli Intra 1-bis e gli Intra 1-quater, la presentazione, che è sempre obbligatoria, può seguire la periodicità trimestrale (da considerare autonomamente fra le 2 sezioni) solo se in nessuno dei 4 trimestri precedenti l’operatore non ha superato la soglia di 50.000 euro; si deve invece ottemperare mensilmente in caso di superamento.
