Come ogni anno, a partire dal mese di febbraio i nostri studi sono alle prese con la compilazione delle dichiarazioni IVA.
Nonostante al giorno d’oggi i software consentano una compilazione molto automatizzata, è giusto porre particolare attenzione ai valori inseriti in alcuni specifici campi, perché questi possono essere incrociati con altre informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di discordanza, far scattare l’invio di una comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Un primo esempio, probabilmente il più intuitivo, riguarda le informazioni contenute nel quadro VL, dove l’Amministrazione finanziaria è in grado di verificare in modo immediato la corrispondenza tra l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente, indicato nel rigo VL8, e quanto risultante dal rigo VL39 della dichiarazione presentata per l’anno 2025.
Allo stesso modo, i dati inseriti nel rigo VL9 relativo alle compensazioni operate e nella colonna 3 del rigo VL30 riferiti ai versamenti effettuati, sono di facile incrocio con quanto rinvenibile dal cassetto fiscale del contribuente.
In tema di compensazioni, è poi fondamentale ricordare che, in presenza di un credito IVA di importo superiore a 5.000,00 euro, non solo è necessaria l’apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo), ma è necessario attendere almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione prima di poter presentare il modello F24 contenente l’utilizzo del credito stesso.
Anche in questo caso il controllo è immediato: qualora venga presentata una delega di pagamento con compensazione oltre la soglia prevista, l’Agenzia è in grado di verificare in tempi stretti se e quando è stata trasmessa la dichiarazione Iva e se è presente o meno il visto di conformità. In assenza di questi elementi, l’F24 viene scartato.
Occorre, inoltre, considerare come il progressivo aumento degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti consentano oggi all’Amministrazione finanziaria di effettuare un numero crescente di controlli incrociati, con l’emissione sempre più tempestiva di eventuali avvisi bonari.
È quindi essenziale prestare attenzione, ad esempio, alla coerenza tra quanto indicato nel modello IVA 2026 e le singole Liquidazioni periodiche inviate durante l’anno.
In questo caso, i controlli automatizzati che vengono effettuati sono principalmente 2:
- la corrispondenza tra i risultati delle singole liquidazioni, riportati nei righi VP14, e quello indicato nella liquidazione annuale al rigo VL28 o VL39;
- la coerenza tra l’importo del volume d’affari rinvenibile nel rigo VE50 e la somma delle operazioni attive dichiarate nei righi VP2.
Altri incroci automatici di dati vengono, poi, ovviamente fatti con le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio.
Le possibili incongruenze che ne potrebbero emergere sono, ad esempio, tra l’importo indicato nei righi VE33 e VF18 colonna 2 per quanto riguarda le operazioni esenti attive e passive e le fatture rispettivamente emesse e ricevute con codice natura N4.
In questo caso, deve essere posta ancora maggiore attenzione in presenza di un pro-rata di detraibilità: un’errata indicazione delle operazioni attive esenti può, infatti, incidere sul calcolo del pro-rata stesso, con conseguente rideterminazione dell’imposta detraibile.
Altro esempio di controllo incrociato è quello che viene fatto tra le operazioni intracomunitarie riportate nei righi VE30 colonna 3 e VF28 colonna 1 e le fatture elettroniche emesse e ricevute con codice natura N3.2.
Le operazioni intracomunitarie, inoltre, sono passibili di un altro controllo incrociato con quanto rinvenibile dai modelli INTRASTAT eventualmente trasmessi (qualora si sia soggetti a tale onere in base al volume di operazioni attive e/o passive realizzate, così come previsto dal D.M. 22 febbraio 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Di particolare delicatezza è, infine, la compilazione del quadro VJ, dedicato alle operazioni passive soggette a reverse charge.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate arriva a determinare l’importo di queste operazioni in base alle fatture elettroniche transitate per il sistema di interscambio aventi codice natura N6 (nel caso di reverse charge interno) e/o N3 (nel caso invece di operazioni con l’estero).
Qualora questo dato non coincidesse con gli importi riportati nel quadro VJ della dichiarazione, l’anomalia potrebbe far scattare l’invio di un avviso bonario o di una lettera di compliance.
In conclusione, contrariamente a quanto talvolta si è portati a pensare, la compilazione della dichiarazione IVA richiede oggi al professionista un livello di attenzione ancora maggiore. La dichiarazione non rappresenta più un mero adempimento di chiusura dell’anno, ma un vero e proprio documento di raccordo tra i tanti flussi informativi trasmessi nel corso del periodo d’imposta dai contribuenti.
È, pertanto, opportuno effettuare controlli mirati, quantomeno sui dati maggiormente sensibili, al fine di evitare di ricevere comunicazioni di irregolarità che, anche quando infondate, generano comprensibile preoccupazione nei contribuenti e un significativo aggravio di lavoro per noi professionisti, non sempre facilmente riconosciuto (e valorizzato) dai clienti.
