La disciplina Iva degli omaggi – I° parte

La disciplina fiscale degli omaggi, sotto il profilo Iva, varia in ragione di diversi fattori, quali:

  • la tipologia di omaggio (ovvero se rientra nell’ambito dell’attività esercitata dall’impresa oppure no);
  • il costo unitario dell’omaggio (superiore o inferiore a 50 euro);
  • il destinatario (cliente e/o fornitore ovvero un dipendente dell’impresa).

Nell’ambito del presente contribuito analizzeremo il trattamento Iva dei beni non commercializzati e/o prodotti dall’impresa.

L’articolo 2, comma 2, punto 4, D.P.R. 633/1972 prevede che sono rilevanti ai fini Iva “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis”.

Tale disposizione deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 che prevede un’ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che possano essere qualificate come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi.

L’indetraibilità oggettiva di tali spese risulta però derogata per quei beni di costo unitario inferiore a 50 euro.

Pertanto, l’Iva assolta in relazione ai beni non commercializzati e/o prodotti dall’impresa è:

  • detraibile, se il costo o valore unitario del bene non è superiore a 50 euro;
  • indetraibile, se il costo o valore unitario del bene è superiore a 50 euro.

Quindi, dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, punto n. 4), D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 si evince che le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa:

Il costo diviene quindi la discriminante ai fini della detrazione.

Se il costo unitario del bene ceduto gratuitamente è pari o inferiore al limite di 50 euro, nonostante l’operazione a “valle” risulti detassata, la detrazione dell’Iva è comunque consentita, sebbene ciò determini un’evidente asimmetria nel sistema applicativo del tributo. Tuttavia, qualora si tratti di beni di costo unitario superiore a 50 euro, la cessione è, come già anticipato, fuori campo Iva, e non è detraibile l’imposta assolta nella fase di acquisto, stante il divieto previsto dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

Ai fini della disciplina in oggetto assume particolare rilievo la nozione di “attività propria dell’impresa”: tale definizione rappresenta infatti un discrimine per l’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto alle cessioni gratuite di beni.

In questo contesto l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 25/364695 del 03.08.1979, ha chiarito che per “attività propria” dell’impresa “…deve intendersi ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa,  con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale. Ne consegue che quando l’impresa è diretta come finalità propria allo svolgimento di più attività, p. es. alla produzione o allo scambio di più categorie di merci, prodotti o servizi, queste vanno considerate tutte come attività proprie, senza riguardo alla eventuale prevalenza quantitativa dell’una rispetto alle altre”.

Inoltre, si sottolinea che l’attività svolta dall’impresa deve essere effettivamente esercitata a nulla rilevando l’attività formalmente indicata negli atti societari quali lo statuto o l’atto costitutivo.

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