Situazioni particolari di erogazione del dividendo: l’interpello n. 90 del 31 marzo 2026

L’interpello n. 90/2026 affronta la tassazione degli utili distribuiti in modo non proporzionale, qualificando come dividendo solo la quota proporzionale e come sopravvenienza attiva (tassata integralmente) l’eccedenza percepita dal socio. Tale impostazione solleva dubbi sia civilistici, in relazione alla derogabilità del principio di proporzionalità, sia fiscali, per il rischio di doppia imposizione. Ulteriori criticità emergono nel caso di utili percepiti dall’ex socio, per i quali l’Agenzia propende per una tassazione come capital gain, soluzione interpretativa non priva di incertezze.

Il recente interpello n. 90 del 31 marzo 2026 pone all’attenzione un tema molto delicato che attiene alla corretta modalità di tassazione delle somme percepite dai soci nel caso in cui la delibera di distribuzione assegni i dividendi in modalità non proporzionale alle quote o azioni detenute. Nella vicenda citata nell’interpello, la distribuzione di utili avviene favorendo un singolo socio che riceve una somma superiore rispetto alla sua quota proporzionale di partecipazione al capitale sociale. Tale favorevole attribuzione avviene in forza di una delibera approvata all’unanimità dei soci in cui essi concordano sull’opportunità di erogare tali somme in modo non proporzionale. In tal modo, essi si dimostrano acquiescenti alla richiesta del socio che, per motivi personali, necessità di un certo importo (maggiore rispetto alla sua quota di dividendi proporzionale alla partecipazione al capitale), necessità di cui, pertanto, si fanno carico, in qualche modo, gli altri soci.

Il tema ovviamente presenta aspetti opinabili prima di tutto sul piano civilistico e poi, in subordine, comporta riflessioni su quello fiscale. In merito agli aspetti civilistici, l’instante ritiene di muoversi in piena armonia con il dettato degli artt. 2348 e 2350, c.c., secondo i quali:

  1. le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai soci uguali diritti;
  2. ogni azione conferisce un diritto di partecipazione all’utile proporzionale alla entità percentuale detenuta.

Ebbene, l’istante ritiene che tramite una delibera approvata unanimemente dai soci, l’assunto sopra citato possa essere derogato, evocando in tal senso un passaggio statutario dedicato alla distribuzione non proporzionale.

Va subito detto che la risposta dell’Agenzia delle Entrate non entra nel merito delle considerazioni civilistiche su cui poggia l’interpello, dando per buone le ragioni ivi indicate.

A questo punto, però, sorge una prima perplessità che assume conseguenze anche sulla risposta fornita in ambito strettamente fiscale. La perplessità consiste nel valutare la fondatezza e la correttezza dell’operazione prospettata, anche alla luce di un intervento del Notariato Triveneto (Orientamento I.I. 30) secondo il quale non sarebbe disponibile a una decisione dei soci (ancorché assunta all’unanimità), il diritto del singolo socio di ricevere utili in forma non proporzionale alla quota di partecipazione. O meglio, tale proporzionalità può essere derogata, ma solo tramite la previsione dell’art. 2468, comma 3 (per le S.r.l.; art. 2348, comma 2, c.c., per le S.p.A.), cioè la possibilità che lo statuto assegni particolari diritti (anche di partecipazione all’utile) a ciascun singolo socio; diritti che, proprio in quanto stabiliti dallo statuto sono fissati in via definitiva e non suscettibili di modifica sulla base di una semplice delibera assembleare ancorché assunta con l’accordo unanime dei soci.

Ma se la percezione degli utili non è disponibile a una decisione assembleare che natura assume la somma “in più” che viene percepita dal socio rispetto alla sua quota percentuale di partecipazione alla società?

Non sindacando sulle considerazioni civilistiche, la risposta dell’Agenzia statuisce che per il socio (il quale detiene la partecipazione a titolo d’impresa) la somma incassata che risulta proporzionale alla quota di partecipazione venga classificata come dividendo, mentre la parte di somma incassata che supera la quota proporzionale di partecipazione societaria rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile al 100%, non usufruendo dell’exemption collegata al dividendo.

Qui si pone, tuttavia, un tema di evidente doppia imposizione, essendo la stessa materia imponibile tassata sia come utile prodotto dalla società, sia come componente positivo rilevante al 100% in capo al socio percipiente. Il divieto di doppia imposizione potrebbe essere superato solo ipotizzando la deducibilità in capo alla società della medesima somma, elemento sul quale non si pronuncia l’interpello, ma questa conclusione non può essere avulsa dalla analisi sulla natura della somma “in più” erogata. Tale somma, senza passaggio a Conto economico, risulterebbe comunque non deducibile in base al principio di derivazione semplice disposto dall’art. 109, comma 4, TUIR. Insomma, comunque la si prenda, questa vicenda presenta dei contorni poco chiari, poiché poco chiare sono le basi civilistiche su cui essa poggia. Forse una soluzione potrebbe essere considerare l’erogazione eseguita (parliamo sempre della somma “in più” percepita dal socio) una sorta di liberalità, il che permetterebbe il passaggio a Conto economico, ancorché non ne deriverebbe alcuna deducibilità.

Un’altra situazione particolare che si può presentare, forse con una frequenza maggiore rispetto alla casistica sopra descritta, è la fattispecie del dividendo incassato da un soggetto che non risulta più socio al momento dell’effettiva percezione e ciò a seguito di cessione di quota che nel frattempo sia intervenuta. In questa ipotesi abbiamo una delibera di distribuzione a favore dei soci X e Y, i quali soci, successivamente alla delibera, ma prima dell’effettiva percezione del loro credito, cedono la propria partecipazione, specificando nell’atto di cessione, che la somma convenuta per la compravendita non tiene conto del diritto agli utili, che resta incardinato sul socio (rectius ex socio) cedente.

La situazione sopra descritta non presenta criticità sul piano civilistico, essendo certamente disponile alle parti, cedente e acquirente, la decisione di come regolare il credito del socio per dividendi deliberati. La cessione di partecipazioni che, nel silenzio dell’atto, comprende tutte le riserve pregresse, non comprende automaticamente i crediti vantati dal socio nei confronti della società, come del resto ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16049/2015. Non vi è dubbio che una volta che sia stata deliberata la distribuzione delle riserve l’ammontare in questione diviene una passività della società e un credito del socio non più legato al suo status di socio, bensì al suo puro essere un creditore. Ma è sul piano fiscale che le cose si complicano, poiché nel momento in cui la somma in questione viene materialmente erogata, chi la riceve non è più socio. Quindi quale tipologia di reddito si forma in capo all’ex socio percipiente? Nell’interpello n. 42/2022, l’istante aveva ipotizzato la formazione di un reddito sostitutivo del dividendo e come tale da sottoporre a tassazione (pertanto in capo al percipiente persona fisica la tassazione avviene tramite ritenuta d’imposta del 26%), ma l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di individuare una diversa soluzione. Si è ipotizzato, cioè, che al momento dell’incasso si generi una sorta di maggiore somma derivante dalla cessione della partecipazione quindi con tassazione tramite capital gain. La soluzione prevista desta qualche perplessità sul piano sostanziale, poiché, in realtà, è la società che corrisponde la somma in questione e non il socio acquirente, ma ha il pregio innegabile di evitare ipotesi di tassazione non corrette (come potrebbe essere un reddito diverso generico che concorrerebbe alla formazione dell’imponibile senza essere assoggettato ad imposta sostitutiva). Alla fine, il carico fiscale sull’ex socio è comunque del 26%, come se egli avesse subito la ritenuta alla fonte sul dividendo. Si può dire, in chiusura, che certamente la soluzione presenta aspetti di interpretazione per così dire “creativa” che sarebbe opportuno fosse confermata con un passaggio normativo.

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