L’assegnazione dell’auto aziendale in uso promiscuo al dipendente: aspetti reddituali e IVA

L’assegnazione di auto aziendali in uso promiscuo costituisce un fringe benefit soggetto a specifiche regole fiscali di determinazione forfettaria. La disciplina è stata recentemente modificata, con nuovi criteri di calcolo basati sulla tipologia di alimentazione e con effetti sulla determinazione del reddito imponibile. Rilevano inoltre i contributi richiesti al dipendente e il trattamento ai fini IVA, con impatti differenziati in base alle modalità di concessione del veicolo.

L’assegnazione di un’auto aziendale in uso promiscuo, ossia l’utilizzo del veicolo sia per lo svolgimento dell’attività lavorativa sia per le esigenze personali del dipendente, rappresenta da sempre uno dei fringe benefit più apprezzati all’interno delle politiche di welfare e incentivazione aziendale. Tuttavia, il corretto inquadramento fiscale di questo beneficio richiede un’attenta analisi, specialmente alla luce delle importanti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e dei recenti chiarimenti di prassi forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito ai contributi richiesti al lavoratore. 

In base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, tutto ciò che il datore di lavoro riconosce al lavoratore (anche sotto forma di beni o servizi) concorre a formare materia imponibile. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il Legislatore fiscale ha previsto un’importante deroga: il valore del fringe benefit non è determinato in base al “valore normale” del bene, ma attraverso un criterio di determinazione forfettaria. 

L’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, recentemente modificato dall’art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), ha rivoluzionato il sistema di calcolo. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il parametro di riferimento non è più legato alle emissioni di anidride carbonica (CO2), bensì alla tipologia di alimentazione del motore. Il valore del benefit si ottiene applicando specifiche percentuali al costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Le nuove aliquote sono così suddivise: 

  • 10%, per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica
  • 20%, per i veicoli elettrici ibridi plug-in; 
  • 50%, per tutti gli altri veicoli (ad esempio benzina, diesel e verosimilmente anche i mild e full hybrid, non essendo previste deroghe specifiche per questi ultimi). 

Per i veicoli concessi con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, le regole rimangono invece invariate e si continua ad applicare la previgente disciplina, che prevedeva aliquote dal 25% al 60% crescenti in base alle emissioni di CO2 del mezzo. 

Il valore convenzionale del fringe benefit, come sopra calcolato, deve essere assunto al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Se il lavoratore, tramite trattenuta in busta paga o versamento diretto, corrisponde al datore di lavoro un importo per l’utilizzo privato del mezzo, tale somma va a ridurre il valore imponibile figurativo del veicolo. Cosa accade, però, se l’azienda richiede al dipendente un contributo al costo dell’auto che supera il valore del fringe benefit convenzionale stabilito dalla legge? A questo interrogativo ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta a interpello n. 14/E del 21 gennaio 2026. Nel caso affrontato, l’azienda richiedeva ai propri manager di coprire l’intero costo di noleggio dell’auto tramite 2 voci: una prima trattenuta fissa, pari al 100% del valore convenzionale ACI, e una seconda trattenuta, che andava a decurtare la retribuzione variabile (premio di risultato) per la parte residua del costo aziendale. La società riteneva che quest’ultima quota potesse essere dedotta dalla retribuzione variabile “lorda”, di fatto detassandola. 

L’Agenzia ha respinto tale impostazione. Se, da un lato, il versamento di una somma pari al valore convenzionale ACI azzera correttamente il fringe benefit, dall’altro, qualsiasi ulteriore somma corrisposta dal dipendente per coprire i maggiori costi aziendali deve essere trattenuta dall’importo “netto” della retribuzione, e non dal lordoLa quota di contributo che eccede il limite forfettario previsto dall’art. 51, comma 4, TUIRnon gode di alcuna esenzione e concorre pienamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

Ai fini IVA, l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo genera conseguenze differenti in base alla modalità contrattuale adottata tra datore di lavoro e dipendente. Di norma, l’IVA sull’acquisto o sul noleggio di autovetture da parte dell’azienda sconta un limite di detraibilità oggettiva pari al 40% (qualora non vi sia un utilizzo esclusivo per l’impresa). Tuttavia, se l’uso promiscuo viene concesso al dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo (che si manifesta tramite l’emissione di una fattura o una trattenuta in busta paga specificamente qualificata come corrispettivo), l’azienda può detrarre integralmente (al 100%) l’IVA a credito sul veicolo. A fronte di questo beneficio, però, l’azienda è obbligata ad assoggettare a IVA il canone richiesto al dipendente, la cui base imponibile ai fini dell’imposta indiretta non può essere inferiore al c.d. valore normale (spesso fatto coincidere anch’esso, per prassi, al valore ACI comprensivo di IVA). 

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Torna in alto