Il D.Lgs. n. 192/2024 riforma il reddito di lavoro autonomo, avvicinandolo al modello d’impresa soprattutto in tema di ammortamenti. Introduce nuove regole per beni materiali (quota dimezzata nel primo anno e recupero del residuo) e impone l’ammortamento pluriennale per gli immateriali. esta irrisolta la questione degli immobili strumentali: nonostante la delega, l’ammortamento degli immobili di proprietà continua a non essere deducibile, in attesa di un futuro intervento normativo.
Il D.Lgs. n. 192/2024, attuativo della Legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha profondamente ridisegnato le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Tra le novità più impattanti, un posto di rilievo è occupato dalla nuova disciplina degli ammortamenti, che segna un ulteriore avvicinamento alle logiche da sempre tipiche del reddito d’impresa.
Le modifiche, inserite nei nuovi artt. da 54 a 54-septies, TUIR, intervengono sia sui beni materiali che, in modo ancor più dirompente, sui beni immateriali. Per quanto concerne i beni materiali strumentali (esclusi gli immobili), il nuovo art. 54-quinquies, TUIR, conferma la regola generale secondo cui sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori ai coefficienti stabiliti per categorie omogenee con Decreto Ministeriale.
Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sono state introdotte 2 importanti regole mutuate dal reddito d’impresa:
- la riduzione alla metà (50%) della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d’imposta. Se un professionista acquista un bene strumentale, ad esempio un arredo, nell’anno di entrata in funzione non potrà più dedurre l’intera quota tabellare, ma dovrà dimezzarla;
- la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall’attività. Questa norma colma una lacuna storica, permettendo al professionista di recuperare fiscalmente il valore non ammortizzato di un bene che viene dismesso o rottamato.
Il cambiamento di paradigma più radicale riguarda i beni immateriali e gli oneri pluriennali. In base alla disciplina previgente, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (come la risoluzione n. 30/E/2006) riteneva che i costi per l’acquisto di tali beni, in assenza di una norma specifica, fossero interamente deducibili per cassa nell’esercizio in cui veniva sostenuta la spesa. Con l’introduzione dell’art. 54-sexies, TUIR, il Legislatore ha stabilito che i costi per tali asset devono essere obbligatoriamente spalmati su più anni. Le regole variano a seconda della tipologia di bene:
- diritti d’autore, brevetti industriali, processi, formule e know-how: le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Questo significa che l’ammortamento deve avvenire in un minimo di 2 anni;
- altri diritti di carattere pluriennale (es. licenze d’uso software): la quota deducibile corrisponde alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
- acquisto della clientela e marchi/elementi distintivi: le quote di ammortamento per l’acquisizione della clientela o di elementi immateriali legati alla denominazione sono deducibili in misura non superiore a 1/5 (20%) del costo, spalmando quindi la spesa su un minimo di 5 anni.
Mentre le regole su brevetti e software sono già operative dal 2024, la stretta sull’acquisto della clientela ha effetto solo a decorrere dal 2025. Di conseguenza, se un professionista ha sostenuto spese per l’acquisizione di clientela nel corso del 2024, queste rimangono eccezionalmente deducibili per intero nell’esercizio di sostenimento secondo le vecchie regole di cassa.
Purtroppo, allo stato attuale nessuna modifica è stata introdotta in relazione agli immobili utilizzati per l’esercizio della professione. La legge delega (Legge n. 111/2023) aveva previsto un principio di grande equità: eliminare la disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e a uso promiscuo. Purtroppo, a oggi, questa previsione è rimasta inattuata. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 ha confermato che l’equiparazione e la conseguente deducibilità degli ammortamenti immobiliari per i professionisti richiederanno l’emanazione di un ulteriore e futuro provvedimento. Fino ad allora, l’ammortamento dell’immobile di proprietà resta un costo indeducibile per il lavoratore autonomo.
