Dividendi distribuiti da società di capitali residenti e incassati da società di capitali residenti

Ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR – quali ad esempio le Spa, Sapa, Srl, società cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust – non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono stati percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

In altri termini, gli utili concorrono alla formazione del reddito della società o ente commerciale ricevente nell’esercizio in cui sono stati percepiti limitatamente al 5% del loro ammontare, in applicazione del principio di cassa (in deroga, quindi, al principio generale della competenza di cui all’art. 109, TUIR).

Con la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) era stata ridotta la platea di beneficiari dell’esclusione dalla base imponibile del 95 % dei dividendi. L’esclusione del 95 % era inizialmente condizionata alla presenza di uno dei seguenti requisiti minimi:

· percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%;

· valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

La novità si sarebbe dovuta applicare ai dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio 2026, per cui eventuali distribuzioni di dividendi deliberati prima di tale data rimanevano soggette alle regole precedenti.

Tale modifica normativa è stata però soppressa dal D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), di conseguenza la normativa applicabile torna quella precedente, senza l’applicazione quindi dei nuovi requisiti di percentuale o di valore fiscale della partecipazione sociale.

L’esclusione dal concorso alla formazione dell’utile per il 95% del dividendo percepito mira a contrastare la doppia imposizione sullo stesso reddito in capo a soggetti economici diversi (cd. “doppia imposizione economica”), secondo il principio per cui l’utile deve essere sottoposto ad imposizione una sola volta, al momento della sua produzione e presso la società che lo produce. Con la percentuale di imponibilità del dividendo fissata nella misura forfetaria del 5% il Legislatore ha inteso individuare la quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione. In altri termini, rendere imponibile il dividendo per il 5% rende deducibili i costi connessi alla gestione della partecipazione, individuati nella misura massima forfetaria del 5% dell’ammontare percepito.

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