La recente sentenza della Cassazione n.18757 del 5 settembre 2014 torna sull’argomento della
ritrattabilità della dichiarazione dei redditi (nello specifico IVA, ma il principio è generale), cercando di
circoscrivere il perimetro all’interno del quale può essere esercitata la facoltà di emendare l’originario modello.
ritrattabilità della dichiarazione dei redditi (nello specifico IVA, ma il principio è generale), cercando di
circoscrivere il perimetro all’interno del quale può essere esercitata la facoltà di emendare l’originario modello.
Partiamo dal caso concreto per comprendere meglio.
Un contribuente ha
erroneamente qualificato talune operazioni IVA, non avvedendosi che l’imposta connessa alle medesime
non era immediatamente esigibile,
ma poteva
beneficiare della sospensione. In tal modo, ha compilato
la dichiarazione annuale
inserendo anche l’IVA delle suddette operazioni, incrementando così il debito nei confronti dell’Erario.
erroneamente qualificato talune operazioni IVA, non avvedendosi che l’imposta connessa alle medesime
non era immediatamente esigibile,
ma poteva
beneficiare della sospensione. In tal modo, ha compilato
la dichiarazione annuale
inserendo anche l’IVA delle suddette operazioni, incrementando così il debito nei confronti dell’Erario.
Non è stato
effettuato, però,
il versamento di tale imposta e, per conseguenza,
il debito rimasto insoluto ha generato (probabilmente dopo l’emissione di un avviso bonario)
una iscrizione a ruolo con emissione della relativa cartella esattoriale. Nelle more del procedimento di riscossione, lo stesso
contribuente si era
avveduto dell’errore ed aveva
emendato la originaria dichiarazione annuale a proprio favore,
oltre il termine annuale consentito dalla norma.
effettuato, però,
il versamento di tale imposta e, per conseguenza,
il debito rimasto insoluto ha generato (probabilmente dopo l’emissione di un avviso bonario)
una iscrizione a ruolo con emissione della relativa cartella esattoriale. Nelle more del procedimento di riscossione, lo stesso
contribuente si era
avveduto dell’errore ed aveva
emendato la originaria dichiarazione annuale a proprio favore,
oltre il termine annuale consentito dalla norma.
Impugnata la cartella, si è ottenuto
un rigetto del ricorso tanto in Commissione Provinciale che Regionale; la vicenda, pertanto, è giunta sino alla Cassazione.
un rigetto del ricorso tanto in Commissione Provinciale che Regionale; la vicenda, pertanto, è giunta sino alla Cassazione.
Analizzando la questione, i supremi Giudici riscontrano che
la dichiarazione annuale è
in linea di principio emendabile e ritrattabile, se dalla medesima derivano oneri contributivi diversi e più gravosi rispetto al reale debito. Se il modello è una
esternazione di scienza, il medesimo può essere
modificato in ragione della
acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione rispetto a quelli originariamente considerati.
la dichiarazione annuale è
in linea di principio emendabile e ritrattabile, se dalla medesima derivano oneri contributivi diversi e più gravosi rispetto al reale debito. Se il modello è una
esternazione di scienza, il medesimo può essere
modificato in ragione della
acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione rispetto a quelli originariamente considerati.
Ma l’affermazione più rilevante è quella in forza della quale
il principio prima affermato
non può essere considerato come
avente validità assoluta, posto che il medesimo
non permette la riformulazione ex novo della dichiarazione.
il principio prima affermato
non può essere considerato come
avente validità assoluta, posto che il medesimo
non permette la riformulazione ex novo della dichiarazione.
Via libera, dunque, per la correzione di errori materiali o formali, mentre scatta il
semaforo rosso ogni volta che si pretenda di
modificare un comportamento che corrisponde ad
una delle possibili opzioni che il sistema mette nella disponibilità del contribuente.
semaforo rosso ogni volta che si pretenda di
modificare un comportamento che corrisponde ad
una delle possibili opzioni che il sistema mette nella disponibilità del contribuente.
Tale “blocco”, secondo la Cassazione, si produce
ogni volta che
sussiste un potere discrezionale nell’ “an” e nel “quantum” sull’obbligazione tributaria. Così, nella fattispecie in analisi, è stata ritenuta immune da vizi la sentenza della CTR che ha individuato nel comportamento del contribuente (che ha inserito in dichiarazione le operazioni ritenendo l’imposta già esigibile) la
manifestazione di una scelta, vale a dire quella di
considerare comunque dovuta l’imposta, anziché profittare del possibile regime di sospensione.
ogni volta che
sussiste un potere discrezionale nell’ “an” e nel “quantum” sull’obbligazione tributaria. Così, nella fattispecie in analisi, è stata ritenuta immune da vizi la sentenza della CTR che ha individuato nel comportamento del contribuente (che ha inserito in dichiarazione le operazioni ritenendo l’imposta già esigibile) la
manifestazione di una scelta, vale a dire quella di
considerare comunque dovuta l’imposta, anziché profittare del possibile regime di sospensione.
Se questo è lo scenario di riferimento,
non vi sono spazi di possibile ripensamento, poiché non si è riscontrata la commissione di un errore bensì una opzione per un possibile comportamento.
non vi sono spazi di possibile ripensamento, poiché non si è riscontrata la commissione di un errore bensì una opzione per un possibile comportamento.
Se si è compiuta una delle possibili scelte offerte dal sistema, senza commettere alcun errore, non sarebbe possibile operare alcun ravvedimento, nel senso che
l’eventuale nuova dichiarazione rettificativa trasmessa resterebbe
del tutto irrilevante per la liquidazione delle imposte dovute.
l’eventuale nuova dichiarazione rettificativa trasmessa resterebbe
del tutto irrilevante per la liquidazione delle imposte dovute.
Si riprende, per comprendere meglio, il
ragionamento che fu fatto
in passato in relazione alla
mancata rateizzazione della plusvalenza in dichiarazione; anche in quel caso, infatti, si affermò che l’avere assoggettato a tassazione l’intero importo non era un errore, bensì la manifestazione di una scelta tra quelle possibili. In particolare, l’amministrazione finanziaria affermò che, in tal caso, la
modifica della scelta era ammessa, purché esercitata
nel termine breve dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
ragionamento che fu fatto
in passato in relazione alla
mancata rateizzazione della plusvalenza in dichiarazione; anche in quel caso, infatti, si affermò che l’avere assoggettato a tassazione l’intero importo non era un errore, bensì la manifestazione di una scelta tra quelle possibili. In particolare, l’amministrazione finanziaria affermò che, in tal caso, la
modifica della scelta era ammessa, purché esercitata
nel termine breve dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Memorizziamo, dunque,
il concetto:
l’emendabilità della dichiarazione è un punto fermo, ma la correzione deve
tradursi nella rimozione di un errore e
non nel semplice
cambiamento di una scelta originariamente operata. In tale ultimo caso, infatti,
è ammissibile cambiare idea, purché il mutamento della scelta sia fatto
entro il termine di presentazione della c.d. dichiarazione tardiva (90 giorni dalla scadenza originaria).
il concetto:
l’emendabilità della dichiarazione è un punto fermo, ma la correzione deve
tradursi nella rimozione di un errore e
non nel semplice
cambiamento di una scelta originariamente operata. In tale ultimo caso, infatti,
è ammissibile cambiare idea, purché il mutamento della scelta sia fatto
entro il termine di presentazione della c.d. dichiarazione tardiva (90 giorni dalla scadenza originaria).
