Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti d’imposta in materia di energia e carburante

Con la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.

Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d’imposta:

  • crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);
  • credito d’imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);
  • credito d‘imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).

Per i ben noti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:

  • nuovo credito d’imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 D.L. 4/2022), aliquota del 10%;
  • credito d’imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 5 D.L. 17/2022 e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
  • credito d’imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 4 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
  • credito d’imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 3 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 12% al 15%.

Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

In particolare, ai fini dei crediti d’imposta non energivore e non gasivore di cui agli articoli 3 e 4 D.L. 21/2022, nei casi in cui l’impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell’incremento significativo del costo) il venditore è tenuto a comunicarle, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l’agevolazione spettante, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.

L’articolo 3, commi 1-6 del Decreto Aiuti, sostanzialmente non modificato dalla Legge di conversione, introduce un credito d’imposta a favore degli autotrasportatoriAl fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante”.

L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato per l’esercizio delle attività di trasporto merci in veicoli di categoria Euro 5 o superiore. L’importo agevolabile è calcolato sulla spesa al netto dell’Iva e comprovata da fatture d’acquisto.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
  • disapplicazione dei limiti di compensazione dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell’articolo 34 L. 388/2000;
  • irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, proroga al secondo trimestre 2022, con limitazioni di ambito soggettivo, il credito di imposta per l’acquisto di carburante introdotto dall’articolo 18 D.L. 21/2022 a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022.

La proroga in esame è infatti circoscritta alle sole imprese esercenti la pesca e non riguarda le imprese agricole.

Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l’acquisto del carburante, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’Iva.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività della pesca possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, entro il 31.12.2022;
  • disapplicazione dei limiti di compensazione dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell’articolo 34 L. 388/2000;
  • irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • cedibilità, solo per intero, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.

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