Il credito design prorogato e potenziato nel 2026 

Nel 2026 tramonta il credito d’imposta innovazione tecnologica, ma rinasce, potenziato, il credito design

È la Legge di bilancio 2026 a introdurre la proroga dell’incentivo per investimenti in design e ideazione estetica effettuati nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 

La disciplina dei crediti Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e altre attività innovative, contenuta ai commi 198207, Legge n. 160/2019, come modificata in ultimo dalla Legge n. 199/2025, prevede attualmente le seguenti aliquote, massimali e periodo temporale di applicazione

  • Ricerca e Sviluppo, aliquota del 10% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (per imprese “solari” 2023-2031) nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro; 
  • Innovazione Tecnologica, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; 
  • Innovazione Tecnologica con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; 
  • Design e Ideazione estetica, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; 
  • Design e Ideazione estetica (proroga della Legge di bilancio 2026), aliquota del 10% sugli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2026) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

Le novità introdotte dalla proroga contenuta ai commi 925 e 926 dell’art. 1, Legge n. 199/2025raddoppiano l’intensità della misura, dal 5% al 10%, a favore degli investimenti in design e ideazione estetica realizzati nel 2026. 

Il limite massimo annuale resta invariato a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. 

Il potenziamento non consiste solo nel raddoppio di aliquota: le tempistiche di fruizione vengono accelerate. 

Il credito design maturato nell’anno 2026 è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, anziché in 3 quote annuali di pari importo, previo adempimento degli obblighi di certificazione contabile e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 204 dell’art. 1, Legge n. 160/2019: 

  • divieto di cessione o trasferimento all’interno del consolidato fiscale; 
  • irrilevanza ai fini del reddito d’impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR
  • cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, «a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto». 

Resta confermata anche la c.d. regola della nettizzazione: la base di calcolo del credito d’imposta design va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle medesime spese ammissibili. 

Ad esempio, nel caso in cui l’impresa beneficiasse anche del regime opzionale Patent Box, sarà tenuta a nettizzare l’investimento a cui applicare il credito d’imposta del risparmio fiscale ai fini IRPEF/IRES e IRAP derivante dalla super deduzione del 110%. 

La proroga al 2026 è soggetta al limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro. 

A tal fine l’impresa sarà tenuta a trasmettere telematicamente al MIMIT apposita comunicazione recante l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale. 

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