Nel 2026 tramonta il credito d’imposta innovazione tecnologica, ma rinasce, potenziato, il credito design.
È la Legge di bilancio 2026 a introdurre la proroga dell’incentivo per investimenti in design e ideazione estetica effettuati nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
La disciplina dei crediti Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e altre attività innovative, contenuta ai commi 198–207, Legge n. 160/2019, come modificata in ultimo dalla Legge n. 199/2025, prevede attualmente le seguenti aliquote, massimali e periodo temporale di applicazione:
- Ricerca e Sviluppo, aliquota del 10% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (per imprese “solari” 2023-2031) nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
- Innovazione Tecnologica, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- Innovazione Tecnologica con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- Design e Ideazione estetica, aliquota del 5% sugli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2024-2025) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- Design e Ideazione estetica (proroga della Legge di bilancio 2026), aliquota del 10% sugli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per imprese “solari” 2026) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Le novità introdotte dalla proroga contenuta ai commi 925 e 926 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, raddoppiano l’intensità della misura, dal 5% al 10%, a favore degli investimenti in design e ideazione estetica realizzati nel 2026.
Il limite massimo annuale resta invariato a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Il potenziamento non consiste solo nel raddoppio di aliquota: le tempistiche di fruizione vengono accelerate.
Il credito design maturato nell’anno 2026 è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, anziché in 3 quote annuali di pari importo, previo adempimento degli obblighi di certificazione contabile e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 204 dell’art. 1, Legge n. 160/2019:
- divieto di cessione o trasferimento all’interno del consolidato fiscale;
- irrilevanza ai fini del reddito d’impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, «a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto».
Resta confermata anche la c.d. regola della nettizzazione: la base di calcolo del credito d’imposta design va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle medesime spese ammissibili.
Ad esempio, nel caso in cui l’impresa beneficiasse anche del regime opzionale Patent Box, sarà tenuta a nettizzare l’investimento a cui applicare il credito d’imposta del risparmio fiscale ai fini IRPEF/IRES e IRAP derivante dalla super deduzione del 110%.
La proroga al 2026 è soggetta al limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro.
A tal fine l’impresa sarà tenuta a trasmettere telematicamente al MIMIT apposita comunicazione recante l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale.
