Bonus verde: corsi di formazione obbligatori per le imprese agricole

Il Mipaaf ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’Accordo stipulato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 D.Lgs. 281/1997, relativo allo “Standard professionale e formativo di manutentore del verde”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lett. b), L. 154/2016 (il cd. Collegato agricolo).

Si ricorda, infatti, come il richiamato articolo 12 riservi l’attività “di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi” alternativamente ai seguenti soggetti:

  1. soggetti iscritti al RUP, il Registro ufficiale dei Produttori di vegetali e
  2. imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

A tal fine, per i soggetti del secondo gruppo, sempre l’articolo 12 L. 154/2016, al comma 2, demandava alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione delle modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato.

La norma potrebbe essere letta in connessione con l’agevolazione introdotta quest’anno e consistente nella nuova detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per gli interventi relativi a:

  1. sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’intreccio sembra divenire più evidente quando si vanno a delineare le caratteristiche del manutentore del verde, ossia il soggetto che “allestisce, sistema e mantiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante … gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie” e si abbia a mente come la Relazione tecnica alla L. 205/2017, chiarisca che la detrazione ha a oggetto «interventi straordinari di “sistemazione a verde” con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo».

Ne deriva che, per poter offrire prestazioni che, nel rispetto dei requisiti oggettivi, diano accesso al bonus verde, le imprese agricole dovranno aver partecipato con successo al corso di formazione.

Nel caso di svolgimento dell’attività in forma societaria, il requisito dovrà essere assolto dal preposto facente parte dell’organico di impresa.

Per poter essere ammessi al corso, come previsto dall’articolo 6 dell’Accordo, è necessario essere maggiorenni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; inoltre, sono ammessi al corso anche i minorenni nel caso in cui abbiano conseguito la qualifica professionale triennale.

Non tutti i soggetti, tuttavia, sono obbligati a frequentare con esito positivo il corso da manutentore del verde. Infatti ne sono esonerati, tra gli altri, coloro che:

  • sono in possesso di una laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  • hanno frequentato un master post-universitario in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio;
  • hanno un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale sempre in materie agrarie e forestali;
  • sono iscritti a Ordini o Collegi professionali del settore agrario e forestale;
  • posseggono la qualifica di operatore agricolo e il diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo del corso formativo, alcuni soggetti ben individuati, operanti nel contesto di imprese, iscritte in CCIAA, alla data di entrata in vigore del Collegato agricolo, con codice Ateco, anche secondario, 81.30.00Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

Tali figure sono: il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente e il collaboratore familiare, a condizione che dimostrino un’esperienza almeno biennale nel settore. Può rientrare nel computo del biennio anche l’apprendistato, a condizione che lo stesso abbia avuto una durata almeno annuale e sia stato completamente svolto. L’apprendistato, comunque, a prescindere dalla sua durata, è equiparato a 1 anno di esperienza lavorativa.

Le aziende agricole, per poter azionare quest’esenzione, hanno solamente 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo.

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