Assegnazione agevolata: patrimonio capiente rispetto a quale valore?

Dal punto di vista giuridico e contabile, l’assegnazione di beni in natura ai soci rappresenta una riduzione del patrimonio netto della società con cui viene data esecuzione ad una distribuzione di riserve e/o ad una riduzione del capitale sociale.

Il concetto è ben chiaro anche nelle affermazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa – vedi da ultimo la circolare AdE 37/E/2016, par. 1 – ove si afferma appunto che l’assegnazione di beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili, di utili e/o di capitale, “in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione”. Un valore che, dunque, può essere pari, maggiore o inferiore al valore netto contabile del cespite.

L’Agenzia delle Entrate, nel citato documento di prassi esprime poi un concetto ribadito anche nella risposta resa a Telefisco 2017: in sostanza, si afferma che per poter fruire dell’agevolazione occorre che nel patrimonio della società vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale “almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione”. Il tutto, fermo restando che il comportamento tenuto dalla società deve essere sempre “coerente con i principi contabili di riferimento”.

È senza dubbio corretto il riferimento ai principi contabili; peccato però che il set di principi OIC disponibili non tratti del caso particolare della contabilizzazione dell’assegnazione di beni in natura ai soci.

Il documento che ha affrontato sinora il tema è quello pubblicato nel marzo 2016 dal CNDCEC in cui si descrive una soluzione tecnica aperta a tre fattispecie; ovvero, si ipotizzano i diversi casi di un’assegnazione del bene a cui viene attribuito dai soci un valore pari, superiore o inferiore al suo netto contabile.

In sostanza, nella visione che deriva dall’approccio contabile proposto dal CNDCEC, la determinazione del valore attribuito al bene in sede di assegnazione al socio assegnatario è appannaggio dei soci stessi.

A ciò si aggiunga altresì che, come peraltro è abbastanza frequente che accada, alla assegnazione del bene si potrà accompagnare anche l’accollo di eventuali passività, in modo da diminuire l’effettivo valore del patrimonio netto assegnato al socio.

Ebbene, in questo contesto, quanto si è letto nei documenti di prassi amministrativa ha insinuato il dubbio che perché l’assegnazione possa funzionare secondo l’impianto agevolato, essa debba necessariamente comportare una riduzione del patrimonio netto corrispondente al valore contabile del bene assegnato, o addirittura al suo valore normale di mercato.

Questa tesi risulta però priva di un concreto fondamento, infatti non vi sono obiettive ragioni per poter legare l’accesso alla agevolazione al valore contabile del bene assegnato e tanto meno al suo valore normale di mercato. Non può che ribadirsi che sono i soci, di comune accordo, a definire il valore da attribuire al bene in sede di assegnazione, come pure ad associare alla sua fuoriuscita l’accollo di eventuali passività, e di conseguenza determinare l’ammontare di riserve, o eventualmente di capitale sociale, a cui attingere per coprire l’assegnazione stessa.

È perciò legittimo concludere che l’assegnazione può fruire dell’agevolazione indipendentemente dal valore che i soci attribuiscono al bene assegnato, ed anche a prescindere dall’eventuale accollo di debiti, che naturalmente influirà sull’ammontare della riduzione di patrimonio netto. Naturalmente, la condizione civilistica è che vi sia un patrimonio disponibile capiente: ma la capienza non va valutata necessariamente in base al valore netto contabile del bene, e neppure al suo valore di mercato, bensì al valore allo stesso assegnato dai soci, ed altresì diminuito, all’occorrenza, di eventuali passività accollate.

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