L’intimazione di pagamento, prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, costituisce un passaggio obbligato prima dell’esecuzione forzata se è decorso oltre un anno dalla cartella, imponendo al contribuente di adempiere entro 5 giorni. Con l’ordinanza n. 35019/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’intimazione è autonomamente impugnabile e che la mancata impugnazione della prima notificata comporta la definitiva stabilizzazione del debito. Ne deriva che il contribuente perde ogni possibilità di contestare vizi precedenti o eccepire la prescrizione, con un effetto di “cristallizzazione” irreversibile della pretesa tributaria.
L’intimazione di pagamento è prevista nell’ipotesi in cui sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che l’esecuzione forzata abbia avuto inizio. In tale evenienza, l’agente della riscossione, prima di procedere all’espropriazione, è tenuto a notificare, ai sensi dell’art. 50, D.P.R. n. 602/1973, un’intimazione con cui rinnova la richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando al contribuente un termine di soli 5 giorni per adempiere. Tale adempimento rappresenta un presupposto necessario per l’avvio dell’esecuzione forzata tardiva.
A causa di tale meccanismo, nella prassi si assiste frequentemente alla reiterazione di più intimazioni di pagamento, giacché l’intimazione perde efficacia se l’esecuzione non viene avviata entro un anno dalla sua notifica. Ne consegue che l’agente della riscossione, il quale per svariati motivi non abbia iniziato l’esecuzione entro tale termine, procede spesso alla notifica di una nuova intimazione, al fine di non rischiare di incorrere nella prescrizione del credito, dando così luogo a una sequenza potenzialmente indefinita di atti analoghi. Tale fenomeno genera rilevanti problemi sistematici, soprattutto con riferimento al caso in cui il contribuente ometta di impugnare una o più intimazioni di pagamento.
Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha registrato un contrasto interpretativo in ordine alla natura dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento. Secondo un primo orientamento, favorevole all’amministrazione finanziaria, il contribuente sarebbe onerato di impugnare la primissima intimazione di pagamento ricevuta, pena la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria. Un diverso indirizzo, più garantista, riteneva invece ammissibile l’impugnazione anche dell’ultima intimazione notificata, consentendo al contribuente di far valere, in tale sede, eventuali vizi o fatti estintivi del credito, inclusa la prescrizione (cfr., Cass, ord. n. 16743/2024).
Tale contrasto è stato recentemente composto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35019/2025 depositata il 31 dicembre 2025, ove ha aderito in modo netto al primo orientamento. Nella specie, un contribuente aveva impugnato un’intimazione notificata nel 2022, relativa a una cartella di pagamento risalente al 2004, già oggetto di precedenti intimazioni notificate nel 2014 e nel 2016. Il contribuente, attraverso tale impugnazione, eccepiva la mancata notifica della cartella originaria, ottenendo ragione da parte dei giudici dei primi 2 gradi di giudizio, in ragione del fatto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito prove concrete della regolarità del procedimento.
La Suprema Corte ha, tuttavia, ribaltato tali decisioni, accogliendo il ricorso dell’agente della riscossione e ritenendo che la mancata impugnazione della “prima” intimazione avesse già determinato il consolidamento della pretesa tributaria, rendendo irrilevante ogni successiva verifica in ordine alla regolarità della notifica della cartella.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/1992, in quanto equiparabile all’avviso di mora previsto dalla disciplina previgente. Da tale equiparazione deriva che l’impugnazione dell’intimazione non costituisce una mera facoltà, bensì un onere processuale. Il contribuente, pertanto, è tenuto a proporre ricorso avverso tale atto al fine di far valere eventuali vizi propri dell’intimazione nonché vicende estintive del credito maturate anteriormente alla sua notifica. In applicazione del meccanismo previsto dal citato art. 19, la mancata impugnazione comporta la preclusione definitiva alla deduzione di tali questioni in momenti successivi.
Si deve, dunque, ritenere che l’omessa impugnazione dell’intimazione originaria determini la definitiva stabilizzazione del credito erariale, l’impossibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente, la preclusione alla contestazione della mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, l’inammissibilità di censure relative a vizi della sequenza procedimentale. In altri termini, l’inerzia del contribuente si traduce in un effetto di “cristallizzazione” del credito, che diviene non più contestabile sotto alcun profilo relativo a fasi precedenti (sebbene potenzialmente esistessero i presupposti per tali contestazioni).
In conclusione, nell’orientamento ormai consolidato l’intimazione di pagamento rappresenta il momento oltre il quale il contribuente perde definitivamente la possibilità di contestare il credito per fatti o vizi pregressi. Ne deriva un assetto particolarmente rigoroso, in cui il contribuente è posto dinanzi a un bivio: impugnare tempestivamente l’atto, facendo valere tutte le proprie difese, oppure subire gli effetti preclusivi derivanti dalla propria inerzia.
