L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3 febbraio 2026, Prot. n. 42022/2026 ha approvato il modello da utilizzare per l’adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 128/2015. Infatti, i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime sull’adempimento collaborativo possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione/misurazione.
Regime opzionale
Il D.Lgs. n. 128/2015, art. 7, prevede che la soglia di ingresso al regime sia di 750 milioni di euro di ricavi, o volume d’affari, a partire dal 1° gennaio 2024.
La norma introduce, inoltre, un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, disponendo che il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
- a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Il successivo art. 7-bis – introdotto dal D.Lgs. n. 221/2023 – dispone che i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance(quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 500 milioni di euro per il 2026 e 2027), possono optare per 2 anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata, ha una durata di 2 periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri 2 periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Effetti premiali
Si dispone che:
- fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia corrispondente a quello rappresentato nell’interpello;
- fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’art. 331, c.p.p..
Come si esercita l’opzione
Secondo quanto indicato nel provvedimento, il modello di adesione al regime opzionale, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato, alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC.
L’ufficio, successivamente alla presentazione del modello, avvia la relativa attività istruttoria, nell’ambito della quale verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformità ai Principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’esito dell’attività istruttoria viene comunicata dall’ufficio al contribuente entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento del modello.
In caso di richieste integrative da parte dell’ufficio, concernenti ulteriore documentazione o l’implementazione di misure correttive, il termine di 120 giorni è sospeso; la mancata integrazione entro 6 mesi dalla richiesta equivale a rinuncia all’esercizio dell’opzione. Gli esiti dell’attività istruttoria sono trasmessi anche alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali territorialmente competenti per il contribuente, nonché al Comando generale della Guardia di Finanza.
Gestione degli interpelli
Il provvedimento disciplina anche la procedura di gestione degli interpelli da parte dei contribuenti aderenti al regime opzionale, prevedendo che:
- i contribuenti devono presentare le istanze di interpello agli uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello;
- le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la corretta applicazione delle risposte rese;
- gli esiti di tale verifica sono comunicati all’Ufficio competente per l’opzione affinché possa riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli effetti premiali di cui si è detto sopra;
- la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale.
