È del giudice tributario la competenza sul contenzioso relativo all’imposta di soggiorno

L’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, riconosce ai Comuni capoluogo di Provincia, alle unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte la possibilità di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. nella Legge n. 77/2020, ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, stabilendo che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti normativamente e dal regolamento comunale.

Successivamente, l’art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla Legge n. 215/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021), interpretando il comma 1-ter all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, ha disposto che tale norma, che qualifica il gestore di strutture ricettive quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e definisce la relativa disciplina sanzionatoria, «si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020».

Sotto il versante giurisprudenziale, originariamente, occupandosi della pregressa formulazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19654/2018, avevano ritenuto estraneo al rapporto tributario l’albergatore; rapporto che intercorreva, invece, esclusivamente tra il Comune e il cliente alloggiato, così che tra il gestore e il Comune si instaurava un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla riscossione dell’imposta e al suo riversamento nelle casse comunali. Tali attività implicavano il “maneggio di denaro pubblico” che “genera ex se l’obbligo della resa del conto” (si vedano Corte Cost., n. 114/1975 e n. 292/2001), e l’appartenenza alla giurisdizione contabile.

Successivamente, preso atto delle modifiche normative intercorse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del n. 14028/2024, hanno ritenuto che l’attribuzione della giurisdizione deve ritenersi attratta al giudice tributario a far tempo dalla loro rispettiva entrata in vigore (nello stesso senso Cass., SS.UU., n. 22963/2025).

In questo contesto normativo, si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, a SS.UU., n. 1527/2026. Per i massimi giudici riuniti, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Infatti, l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” ha superato il “silenzio normativo”, che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile. E l’efficacia retroattiva attribuita dall’interpretazione autentica operata dal Legislatore costituisce preciso indice della voluntas legis di un mutamento di paradigma nei rapporti tra albergatore ed Ente impositore avente un’ampia estensione anche temporale.

Dal punto di vista sostanziale, il responsabile d’imposta, «obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne, invece, unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (si veda, Cass., Sez. V., n. 5016/2015; n. 12759/2016; n. 17357/2020; n. 9538/2022, a proposito del notaio nella qualità di responsabile d’imposta ex art. 57, D.P.R. n. 131/1986).

L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale “dipendente”, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta, nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva. E la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa. E una volta qualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, lo stesso ha l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica, con specifiche sanzioni.

Sulla stessa scia si è posta la Sez. penale della Corte di Cassazione, che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227/2020, n. 36317/2020; Sez. I, n. 41793/2021), ha escluso, dopo il D.L. n. 34/2020, che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.

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