Sindacabilità del bilancio nelle verifiche fiscali

È chiara la scelta del legislatore del bilancio, ed è chiara la scelta del legislatore del Milleproroghe: si potrà dire che il coordinamento tra disciplina civlistica e fiscale è tardiva, che presenta lati oscuri, ma la filosofia di fondo non può sfuggire.

Stiamo allargando il modello IAS a buona parte delle altre imprese che redigono il bilancio UE, e dunque creando i presupposti per un “appiattimento” della determinazione del reddito imponibile sul bilancio.

Nasce allora il sospetto che il Fisco senta il desiderio di esaminare più a fondo il bilancio: perché, se è il bilancio che “comanda”, al Fisco potrebbe non “star bene” il modo in cui determinate voci sono state espresse e/o valutate, espressioni e valutazioni che impattano sulla determinazione della base imponibile.

Ma il Fisco può sindacare le appostazioni e le valutazioni di bilancio?

Il Ministero delle Finanze, nella C.M. 73/E/1994 lo escluse categoricamente. Precisando anche che il Fisco non ha titolo per proporre una impugnazione di bilancio, anche se ben può “accodarsi” alle risultanze giudiziali di una impugnazione operata da soggetto legittimato.

Da allora tante cose sono cambiate. Il legislatore ha più volte dato mano libera al Fisco.

Si pensi alla determinazione della base imponibile Irap, dove i corretti principi contabili costituiscono un punto di riferimento fondamentale.

Si pensi ancora alla previsione contenuta nell’oggi abrogato articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, nel quale era prevista la sindacabilità in chiave antielusiva di alcune appostazioni di bilancio.

E così, per concludere questa piccola rassegna, si rifletta sulle conseguenze della abrogazione del quadro EC del modello Unico, che, senza interventi normativi, avrebbe potuto indurre a cambiare i criteri temporali di imputazione dei costi, per proseguire a dedurre fiscalmente oneri nella stessa misura in cui poteva essere sfruttata la tecnicalità del quadro EC.

Ma manca nell’ordinamento una previsione di carattere generale che consenta al Fisco di mettere in discussione le appostazioni e le valutazioni di bilancio.

Il dubbio è che, però, alla luce del nuovo quadro normativo determinato dal doppio effetto nuovo bilancio – nuove norme di coordinamento tra bilancio e Fisco, i verificatori, durante le loro attività ispettive, ritengano di poter/dover entrare nel merito del bilancio, così minando alla base la determinazione della base imponibile che da esso dipende.

Non avevamo certo bisogno di nuovi argomenti per stabilire che è e sarà fondamentale applicare correttamente i nuovi OIC; ma, se mai ve ne fosse stato bisogno, abbiamo così trovato un argomento fondamentale.

Si badi bene che – anche se sembra che, per motivi che davvero non capiamo, il tema interessi a pochi -, è oramai da tempo a regime la nuova disciplina del reato di falso in bilancio ex articolo 2621 cod. civ., e che la Corte di Cassazione ha messo in relazione inscindibile la sussistenza del falso, oltrechè ovviamente al profilo soggettivo ed a quello della apprezzabilità della violazione, con il rispetto di corretti principi contabili.

Se le nostre intuizioni sono corrette, possiamo allora aspettarci una nuova stagione di verifiche. E, speriamo che l’Agenzia delle Entrate, così come il Comando Generale della Guardia di Finanza, dedichino tempo e risorse a formare adeguatamente questi valorosi ragazzi impegnati in verifica. Perché solo se essi disporanno degli strumenti saranno obiettivamente in condizione di approcciare correttamente queste delicate questioni.

Ma, la stessa sfida va raccolta da noi professionisti, che sempre più dovremo elevare il nostro livello di conoscenze, attraverso adeguati percorsi formativi, per favorire un confronto, magari serrato ma costruttivo, con i verificatori.

Area fiscale

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