Lente di ingrandimento sulle operazioni con l’estero

L’Agenzia delle Entrate e il Comandate Generale della Guardia di Finanza hanno emanato un 
provvedimento congiunto in data 8 agosto, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, nel quale viene specificato che i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le 
informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero dietro specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare:
  • gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000 intercorse con l’estero e per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione. Questi dovranno comunicare, a titolo esemplificativo, la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento.
  • professionisti, i revisori contabili, nonché gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, ad esempio i promotori finanziari, dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi, rilevati secondo le disposizioni previste ai fini antiriciclaggio, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Il suddetto provvedimento si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge n.97/2013 (legge europea per il 2013), la quale all’art. 9, comma 1, lettera b), ha stabilito che, 
al fine di garantire la massima efficacia all’azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l’Unità centrale per il contrasto all’evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari
 i dati delle operazioni intercorse con l’estero per masse di contribuenti. Lo stesso ha inoltre previsto che può essere richiesto agli 
altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio, professionisti compresi, l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
In considerazione di tutto ciò, i professionisti saranno tenuti a comunicare, 
entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco 
online. Infatti le richieste di informazioni e le risposte che tutti i soggetti coinvolti dovranno inoltrare all’amministrazione finanziaria, dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, eccezion fatta per le richieste trasmesse prima del 31 ottobre 2014 per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo.
I professionisti coinvolti, dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, 
dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ad esempio nei formati pdf, jpg, gif e tiff). In tal caso la validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata sempre a mezzo Pec e, 
qualora l’invio non sia ritenuto valido, dovrà essere 
rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio.
 

 

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