Negli atti di compravendita di partecipazioni vengono spesso inserite clausole di adeguamento prezzo e clausole di garanzia e di indennizzo, le quali operano in esercizi successivi rispetto a quello di cessione della partecipazione.
Mentre per le prime non sorgono particolari problematiche fiscali, in quanto influiscono sulla rideterminazione della plusvalenza/minusvalenza originaria, alle seconde la giurisprudenza di legittimità e la prassi ministeriale hanno attribuito una diversa rilevanza fiscale.
La questione verte sulla qualificazione degli indennizzi corrisposti in virtù delle clausole di garanzia, i quali possono essere considerati, in capo all’acquirente, sia come rettifica del prezzo originario di acquisto della partecipazione, sia come sopravvenienza attiva.
Premessa
In un precedente intervento[1] su questa stessa rivista, sono stati approfonditi gli aspetti civilistici delle clausole di aggiustamento prezzo e di garanzia che sovente vengono previste nei contratti di compravendita di partecipazioni.
Nel presente intervento saranno affrontate le problematiche fiscali che discendono da tali clausole.
Nello specifico, verranno trattate le seguenti 2 principali tipologie di previsioni contrattuali che generalmente sono inserite nei contratti di cessione di partecipazioni e i cui effetti intervengono in esercizi successivi rispetto a quello di cessione della partecipazione:
- le clausole c.d. di earn-out, ossia pattuizioni che prevedono una maggiorazione del prezzo di vendita della partecipazione che il compratore deve corrispondere qualora la società acquisita realizzerà certi risultati futuri, o comunque incrementerà il proprio valore (oppure anche una riduzione del prezzo, nel caso in cui la società acquisita non dovesse raggiungere i risultati previsti);
- le clausole di indennizzo o garanzia, con le quali il venditore garantisce l’assenza di passività potenziali (non evidenziate nel bilancio della società acquisita) e, nel contempo, si impegna a indennizzare il compratore (o la società acquisita stessa, a seconda dell’impostazione contrattuale) per l’importo delle passività sopravvenute o a fronte di specifiche perdite (“sopravvenienze passive”) che dovessero emergere successivamente ma derivanti da fatti anteriori alla cessione.
I riflessi fiscali delle clausole di aggiustamento prezzo
La prima tipologia contrattuale riguarda le previsioni di aggiustamento prezzo, le quali non pongono particolari problematiche ai fini fiscali, in quanto si tratta tipicamente di una maggiorazione del prezzo iniziale della compravendita, che è giustificato dai buoni risultati ottenuti dalla società acquisita. Si tratta, indubbiamente, di una integrazione del corrispettivo inizialmente corrisposto dal compratore al venditore.
Di conseguenza, le somme percepite in virtù di clausole di integrazione di prezzo non assumono un’autonoma rilevanza impositiva, ma devono essere assoggettate al medesimo regime fiscale del corrispettivo inizialmente incassato.
L’integrazione del prezzo comporta, quindi, un incremento della plusvalenza conseguita dal venditore in sede di cessione (o una riduzione della minusvalenza) e, nel contempo, una maggiorazione del costo di iscrizione in bilancio della partecipazione per il compratore.
Il tema dell’integrazione del prezzo di cessione di una partecipazione per effetto di clausole earn-out è stato affrontato dalla risoluzione n. 184/E/2009, in cui l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di una pattuizione contrattuale in forza della quale il cessionario si impegnava a retrocedere al cedente l’eventuale surplus che sarebbe emerso in caso di rivendita a terzi della partecipazione inizialmente acquisita. Nell’occasione, il maggiore corrispettivo che il primo acquirente si era impegnato a riconoscere è stato qualificato come integrazione del prezzo, da assoggettare alla medesima disciplina fiscale che ha regolato il concorso alla formazione del reddito del corrispettivo iniziale.
Sulla base di tale principio, risulta che se la plusvalenza originaria ha concorso interamente a formare il reddito imponibile del venditore, allora anche l’integrazione di prezzo andrà considerata integralmente imponibile per il venditore.
Invece, laddove la partecipazione sia stata ceduta in regime di “PEX”, l’ulteriore plusvalenza realizzata sarà tassata secondo il medesimo regime della plusvalenza originaria, ovvero concorrerà alla formazione del reddito del venditore per il 5% del suo ammontare (nel caso di cedente soggetto IRES), nell’esercizio in cui matura il diritto a incassare l’integrazione.
Nel caso di minusvalenza originaria indeducibile, in quanto in regime “PEX”, la rettifica in aumento del prezzo ne andrà a ridurre l’ammontare e quindi non sarà imponibile per il venditore (rappresentando sempre per l’acquirente una maggiorazione del costo della partecipazione).
Il trattamento fiscale di eventuali clausole di revisione che dovessero comportare la riduzione, anziché l’aumento, del prezzo originario sarà speculare, ovvero si avrà una riduzione della plusvalenza o un aumento della minusvalenza realizzata dal venditore, con il relativo trattamento a seconda se si è applicato o meno il regime “PEX”.
Anche per il cedente persona fisica non esercente attività di impresa vale il principio di continuità dell’imposizione e, pertanto, le somme percepite a titolo di integrazione del corrispettivo iniziale vanno a incrementare la plusvalenza determinata in sede di cessione, con conseguente applicazione, su tale maggiore plusvalenza, dell’imposta sostitutiva del 26%.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà nell’anno in cui è versata l’integrazione del prezzo, in quanto resta valido il principio di cassa che regola l’imposizione nel regime dei redditi diversi di natura finanziaria di cui agli artt. 67 e 68, TUIR e il disposto della lett. f), comma 7, dello stesso art. 68, TUIR, che, nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, stabilisce che la plusvalenza è determinata «con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta».
I riflessi fiscali delle clausole di garanzia
Molto più complesse sono, invece, le problematiche fiscali delle clausole di garanzia e di indennizzo, in quanto queste non necessariamente sono da qualificarsi come rettifica del prezzo di compravendita delle partecipazioni.
La qualificazione risulta fondamentale in quanto, se le somme corrisposte dal venditore all’acquirente in virtù di clausole di garanzia non costituiscono integrazioni di prezzo, bensì indennizzi connessi a obbligazioni accessorie assunte dal venditore, relative al manifestarsi di circostanze o di eventi non afferenti alla qualità della partecipazione oggetto di compravendita, allora anche sul piano fiscale le predette somme devono essere qualificate come “indennizzi”.
In tal caso, assumendo che la cessione della partecipazione avvenga tra soggetti in regime d’impresa, tali indennizzi costituirebbero per l’acquirente una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88, comma 3, lett. a), TUIR, mentre per il venditore costituirebbero una sopravvenienza passiva deducibile integralmente ex art. 101, comma 4, TUIR.
Invece, qualora le somme in oggetto siano qualificabili come riduzione del prezzo, allora costituirebbero per il venditore una riduzione della plusvalenza iniziale e per il compratore una riduzione del costo di acquisto della partecipazione.
Negli ultimi anni, sia la giurisprudenza di legittimità che l’Agenzia delle Entrate si sono variamente espresse sulla natura di dette clausole e sul loro conseguente trattamento ai fini fiscali.
La posizione della giurisprudenza di legittimità
Già in passato, la Cassazione (sent. n. 17948/2012) ha affermato che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto “immediato” la partecipazione sociale e solo quale oggetto “mediato” la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne deriva che nella vendita di azioni le garanzie previste dalla disciplina civilistica (ex art. 1497, c.c.) si fermano all’oggetto immediato e, cioè, all’azione oggetto del contratto, mentre non si estendono alla consistenza o al valore dei beni costituenti il patrimonio, a meno che l’acquirente, per conseguire tale risultato, non abbia fatto ricorso a un’espressa clausola di garanzia, frutto dell’autonomia contrattuale, che consente alle parti di rafforzare, diminuire, o escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell’azione al valore dichiarato del patrimonio sociale.
Nel successivo intervento della Cassazione (sent. n. 16963/2014), è stato confermato che le clausole di garanzia non riguardano l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di trasferimento delle quote sociali che forma oggetto del contratto di vendita, ma prevedono l’obbligo per il venditore di indennizzare l’acquirente, ove la consistenza del patrimonio della società si riveli diversa da quella considerata dalle parti con il contratto di cessione.
Alla luce di tale inquadramento civilistico, le somme corrisposte in virtù di clausole di garanzia non costituirebbero integrazioni di prezzo, bensì autonomi indennizzi.
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità è tornata a occuparsi della questione degli indennizzi contrattuali con la sentenza n. 17011/2020, della Cassazione, attinente a un contratto di compravendita di partecipazioni in cui era inserita una clausola in base alla quale il venditore assumeva l’obbligo di corrispondere una somma di denaro all’acquirente a fronte dell’eventuale sopravvenienza di oneri riferibili alla precedente gestione della società ceduta e delle sue controllate (oneri di natura fiscale).
Successivamente, la società oggetto di cessione, nel frattempo fusa per incorporazione nella società acquirente, aveva definito, per adesione, un accertamento fiscale relativo a un periodo di imposta precedente alla vendita, cosicché veniva attivata, nei confronti del cedente, la predetta garanzia contrattuale e, di conseguenza, questi aveva pagato un importante indennizzo (al netto dell’importo di franchigia contrattualmente prevista).
L’indennizzo, a seguito della citata fusione, veniva incassato dalla stessa società che aveva concluso l’accertamento con adesione, per cui questa aveva operato in bilancio una compensazione tra il costo relativo alle maggiori imposte e sanzioni pagate e il provento derivante dal risarcimento contrattuale, iscrivendo nel Conto economico solo il costo netto (indeducibile) dell’imposta rimasta effettivamente a suo carico, in quanto ricompresa nella franchigia[2].
Secondo la Suprema Corte, l’indennizzo, in quanto incassato in esecuzione di una clausola contrattuale “di garanzia”, aveva la natura di “sopravvenienza attiva” ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. a), TUIR e dunque era interamente imponibile in capo alla società percipiente.
Viceversa, le somme dovute all’Erario quali maggiori imposte da accertamento con adesione mantenevano la natura di costi indeducibili ai sensi dell’art. 99, TUIR[3].
Detta sentenza esclude, invece, la possibilità che l’indennizzo in oggetto possa essere considerato una rettifica del prezzo di cessione della partecipazione. Ciò in quanto la clausola contrattuale inserita nell’atto di compravendita non rappresenterebbe un “aggiustamento del prezzo”, con il quale si correla il corrispettivo dell’acquisizione, o parte di esso, a determinati eventi futuri legati all’andamento economico-finanziario della società oggetto di acquisizione, predeterminando un’eventuale rettifica, in aumento o in diminuzione, del prezzo di cessione della partecipazione.
Si tratterebbe, invece, di una clausola “di garanzia” della consistenza patrimoniale della società, con la quale il cedente assume un autonomo e specifico obbligo di indennizzo rappresentato dal reintegro, totale o parziale, di passività sopravvenute riferibili alla gestione anteriore all’acquisto.
La clausola ha, quindi, una natura di tipo “assicurativo” e l’obbligazione che ne deriva a carico del cedente è finalizzata a tenere il cessionario indenne dagli effetti pregiudizievoli, sulla consistenza patrimoniale della società, derivanti dal fatto predeterminato.
Da qui la natura di “sopravvenienza attiva” dell’indennizzo ricevuto dal compratore a fronte della clausola di garanzia e il conseguente inquadramento fiscale di detto indennizzo nella categoria delle “sopravvenienze attive improprie” di cui all’art. 88, comma 3, lett. a), TUIR.
Con la più recente ordinanza n. 20538/2023, la Cassazione ha affrontato il caso di una società che aveva acquistato, con pagamento rateale, le partecipazioni di un’altra società, con la previsione nel contratto di vendita di una garanzia a favore dell’acquirente in relazione alla futura emersione di sopravvenienze passive. A seguito del verificarsi di tali sopravvenienze, ne era seguito un contenzioso conclusosi con un accordo transattivo che prevedeva, fra l’altro, la rinuncia dei venditori al saldo di una parte del prezzo. Conseguentemente, la società acquirente aveva rettificato in bilancio il costo della partecipazione acquisita[4].
Tale comportamento derivava dalla qualificazione come “restituzione parziale del prezzo d’acquisto” dei rimborsi delle sopravvenienze passive in favore dell’acquirente, previsti dal contratto di cessione delle partecipazioni.
Sulla questione, la Cassazione ha preliminarmente osservato che la stessa Corte ha affermato, con la citata sentenza n. 17011/2020, come le garanzie a favore del cessionario riguardano la condizione economica e patrimoniale della società c.d. target, le cui partecipazioni costituiscono oggetto della compravendita, e queste sono tradizionalmente rappresentate «dal reintegro, totale o parziale, di passività sopravvenute, usualmente di natura fiscale, riferibili alla gestione anteriore all’acquisto», per cui non possono ritenersi coessenziali al contratto di cessione.
Quella sulla società target, infatti, non costituisce una mera specificazione delle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, poiché l’oggetto della compravendita consiste nelle quote di partecipazione, alle quali i vizi non possono ritenersi riferiti[5].
Pertanto, a tale garanzia può essere attribuita natura autonoma, tale da ricondurla a un obbligo lato sensu assicurativo, laddove non si ritenga sussistente alcun nesso fra l’indennizzo e l’operazione di cessione in partecipazione.
In alternativa, la pattuizione può consistere in una “clausola di aggiustamento del prezzo”, ove si ritenga che con essa le parti abbiano inteso correlare il corrispettivo dell’acquisizione, o parte di esso, a determinati eventi futuri legati all’andamento economico-finanziario della società oggetto di acquisizione, predeterminando un’eventuale rettifica, in aumento o in diminuzione, del prezzo di cessione della partecipazione.
A tale riguardo, la Cassazione evidenzia che proprio in relazione alle suddette 2 distinte possibilità – che assumono rilievo decisivo nell’ottica delle ricadute sul piano fiscale degli obblighi assunti dalle parti – deve essere condotta l’attività di indagine da parte del giudice di merito.
Diversamente, nel caso oggetto della controversia, i giudici d’appello non avevano tenuto in adeguata considerazione l’evidente collegamento fra il contratto di cessione di partecipazione e la successiva transazione, fermandosi al dato letterale della clausola contrattuale secondo la quale «i rimborsi delle sopravvenienze passive a favore dell’acquirente sarebbero stati effettuati a titolo di restituzione parziale del prezzo d’acquisto». Detti giudici avrebbero, invece, dovuto ampliare il piano di indagine, poiché l’interpretazione dei contratti collegati postula che sia accertata la volontà dalle parti in termini complessivi, vale a dire nell’intero contesto delle operazioni avvinte dal nesso funzionale[6].
La posizione della prassi ministeriale
L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla natura delle clausole di garanzia e indennizzo con la risposta a interpello n. 110/E/2022, la quale riguardava il caso di acquisto da parte di un gruppo estero, tramite società di capitali italiana appositamente costituita, di una holding finanziaria a capo di un gruppo operante nel settore della produzione di elettrodomestici.
Nell’ambito del contratto erano state pattuite, come da prassi di mercato, specifiche clausole di indennizzo volte a regolare l’eventualità in cui, a seguito del perfezionamento dell’operazione di compravendita, si fossero manifestate all’interno del gruppo oggetto di acquisto passività incidenti sul valore della partecipazione – in quanto connesse ad accadimenti intervenuti pre-operazione ma non rappresentati, prevedibili o comunque determinabili in maniera precisa al momento della stipula del contratto – e, dunque, sulla determinazione del corrispettivo di vendita.
In particolare, venivano previsti a carico del venditore obblighi di pagamento a titolo di aggiustamento prezzo, finalizzati a rideterminare, all’occorrere di tali accadimenti, il corrispettivo originariamente pattuito in sede contrattuale.
La società acquisita, che redigeva il bilancio d’esercizio in applicazione dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS, nel corso dell’anno 2020 aveva contabilizzato 2 importi alla stessa dovuti dal venditore in relazione a taluni accertamenti fiscali emessi e definiti, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018 e per una perdita manifestatasi a esito di un contenzioso legale afferente alla pregressa operatività; tutti relativi a società partecipate.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, si trattava di importi ricevuti come “rettifica” del prezzo di acquisto della partecipazione e, per corroborare detta tesi, veniva citata la sentenza n. 16963/2014, della Cassazione, secondo la quale: «in tema di cessione delle partecipazioni sociali, le clausole con le quali il venditore assume l’impegno di tenere indenne l’acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società hanno a oggetto obbligazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione».
La medesima sentenza specifica che con le clausole in esame le parti perseguono il fine di «assicurare che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione».
Analogamente, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che gli importi ricevuti dalla società istante rispondessero alla medesima ratio, ovvero che avessero natura di rettifica del prezzo della partecipazione, più che rappresentare forme di ristoro per danni o perdite subite dall’acquirente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, lo scopo essenziale delle clausole in oggetto è, infatti, quello di adeguare il valore economico della partecipazione e, di conseguenza, il corrispettivo di vendita.
Si concludeva, pertanto, che, sulla base dall’esame delle clausole contrattuali, le somme ricevute a titolo di indennizzo dovessero essere considerate per la società istante una rettifica del costo di acquisto della partecipazione (nel caso di specie rientrante nel regime “PEX”) in quanto strettamente collegate alla riduzione del valore di acquisto delle azioni originariamente individuato dalle parti.
Le somme in oggetto non dovevano, quindi, considerarsi sopravvenienze attive di cui all’ art. 88, comma 3, lett. a), TUIR, ma dovevano essere assoggettate alla medesima disciplina fiscale che aveva regolato il concorso alla formazione del reddito del prezzo di cessione della partecipazione che andavano a rettificare.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento con la risposta a interpello n. 132/E/2022, avente a oggetto l’stanza presentata da Banca Alfa S.p.A., che redigeva il bilancio in base ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nell’istanza si faceva presente che, nel novembre 2015, la Banca Beta S.c.p.A, già interessata da un periodo di amministrazione straordinaria, veniva sottoposta, insieme ad altre banche italiane, alla procedura di “risoluzione” prevista dal D.Lgs. n. 185/2015, nell’ambito della quale il compendio bancario era trasferito alla Nuova Banca Beta S.p.A. al fine di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziarie della banca in risoluzione.
Le azioni di Nuova Banca Beta venivano interamente sottoscritte dal Fondo Nazionale di Risoluzione gestito dalla Banca d’Italia, in veste di Autorità nazionale di risoluzione, il quale doveva, per completare la procedura di risoluzione, collocarle su mercato.
In tale ambito, la Banca Alfa nel gennaio 2017 stipulava con il Fondo un contratto avente a oggetto l’acquisto del 100% delle azioni di Nuova Banca Beta, il quale prevedeva, tra l’altro, a carico del Fondo stesso una serie articolata di obblighi di indennizzo nei confronti di Banca Alfa in veste di acquirente, qualora questa avesse dovuto sostenere perdite o passività al verificarsi di determinati eventi relativi alla partecipazione in Nuova Banca Beta acquistata.
A fronte di una successiva verifica fiscale definita in adesione da Nuova Banca Beta, la Banca Alfa ha richiesto e ottenuto, ai sensi del citato contratto, un indennizzo dal Fondo di risoluzione, per cui nell’istanza di interpello si chiedeva il trattamento fiscale da riservare a tale somma percepita.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente precisato che la clausola contenuta nel contratto di vendita del 100% delle azioni di Nuova Banca Beta prevedeva a carico del venditore una serie articolata di obblighi di indennizzo nei confronti dell’acquirente Banca Alfa, qualora questa avesse dovuto sostenere perdite o passività al verificarsi di determinati eventi relativi alla partecipazione acquistata.
In particolare, nel suddetto contratto, il Fondo si impegnava a corrispondere indennizzi a favore di Banca Alfa fino a un importo massimo di 250 milioni di euro, prevedendo altresì, in via generale, una franchigia di 10 milioni di euro al di sotto della quale le perdite subite sarebbero restate integralmente a carico della cessionaria.
La finalità di tale clausola, come peraltro evidenziato dallo stesso istante, rispondeva «all’interesse della parte d’acquirente di veder preservato nel tempo il rapporto sinallagmatico tra il corrispettivo di cessione e il valore della partecipazione acquistata».
In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il versamento effettuato dal Fondo di Risoluzione fosse strettamente collegato alla riduzione del valore di scambio delle azioni originariamente individuato e, di conseguenza, che lo stesso comportasse per la Banca Alfa il venir meno di parte del costo sostenuto per l’acquisizione delle partecipazioni in Nuova Banca Beta.
Da un punto di vista fiscale, pertanto, l’indennizzo, rappresentando una rettifica dell’originario prezzo d’acquisto, non doveva assumere rilevanza nella determinazione della base imponibile IRES dell’acquirente.
Ulteriori considerazioni sull’impatto fiscale delle clausole di garanzia
Come evidenziato in precedenza, la giurisprudenza e la prassi ministeriale hanno diversamente qualificato gli indennizzi percepiti dall’acquirente delle partecipazioni – a fronte delle clausole contrattuali di garanzia a carico del venditore – come sopravvenienze attive o come rettifica del costo di acquisto delle partecipazioni.
Al riguardo, appare da preferire la linea interpretativa adottata dalla prassi ministeriale, la quale privilegia la causa concreta degli indennizzi previsti nei contratti di compravendita di partecipazioni, ossia le finalità economico-sostanziali perseguite dalle parti, dirette a riequilibrare ex post il prezzo di vendita in funzione delle passività che emergono in capo alla società ceduta per cause anteriori alla vendita e che, quindi, ne riducono il valore alla data del trasferimento.
Si, tratta, infatti, di passività che emergono successivamente rispetto alla fissazione del corrispettivo della partecipazione, ma che trovano origine nella gestione della partecipata antecedente alla data di trasferimento della partecipazione stessa, ancorché non conosciute a detta data (in base alle specifiche dichiarazioni rilasciate dal venditore nel contratto).
Invece, l’interpretazione prevalente della Cassazione privilegia gli aspetti formalistici-legali, in quanto va a valorizzare gli elementi giuridici delle clausole di garanzia che le qualificano come fonte di un obbligo “ulteriore”, di natura indennitaria-risarcitoria, rispetto alla determinazione del prezzo della compravendita.
Tale interpretazione eccessivamente formalistica allontana, tuttavia, la qualificazione delle clausole di garanzia e indennizzo dalla loro vera sostanza economica, che è quella di riequilibrare il prezzo della compravendita.
Nella pratica, il differente inquadramento della fattispecie in oggetto dipende molto anche dal fatto che le clausole di garanzia e di indennizzo sono variamente formulate nei contratti di compravendita di partecipazioni, nonché dalla circostanza che spesso gli indennizzi sono previsti non a favore della società che ha acquistato le partecipazioni, ma a favore della stessa società acquisita (con riferimento alla quale emergono le passività sopravvenute, a fronte delle quali scatta l’obbligo di indennizzo).
In tal caso, è molto più difficile sostenere che l’indennizzo debba essere rappresentato come rettifica in diminuzione del costo della partecipazione, in quanto non è percepito dal soggetto acquirente.
Ma anche quando gli indennizzi sono a favore della società acquirente, molto spesso questa ha svolto il ruolo di “veicolo” per l’acquisizione e quindi si è poi fusa per incorporazione nella società “target”, cosicché l’indennizzo finisce sempre per confluire nel patrimonio della società acquisita (post fusione con la società “veicolo”).
Pure questa circostanza potrebbe contribuire a corroborare la tesi della Cassazione, che vede gli indennizzi qualificati come sopravvenienza attiva, in quanto non è più presente il costo originario di acquisto della partecipazione da poter rettificare in diminuzione da parte dell’acquirente (anche se è comunque possibile operare una rettifica del disavanzo/avanzo di fusione conseguente all’annullamento della partecipazione).
[1] V. Sangiovanni, “Le clausole su prezzo e garanzie nei contratti di acquisizione”, in La rivista delle operazioni straordinarie, n. 11/2025.
[2] La società riteneva che l’indennizzo incassato avesse una valenza puramente patrimoniale, o meglio finanziaria, ma non anche economica, ciò anche perché si trattava di soggetto IAS adopter, per cui si invocava l’applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’ultimo periodo, art. 83, TUIR. Secondo la Cassazione, invece, proprio in applicazione dei principi contabili internazionali, la predetta compensazione non si sarebbe potuta operare, per cui diveniva irrilevante l’invocazione da parte della società contribuente del principio di derivazione rafforzata.
[3] In sostanza, la Corte ha negato l’esistenza di alcuna simmetria fra il risarcimento percepito, imponibile come sopravvenienza attiva, che trova la sua ragione nel rapporto contrattuale fra le parti, e l’onere indeducibile afferente alle maggiori imposte accertate che, invece, riguarda il rapporto tra la società accertata e l’Erario. La sopravvenienza attiva è quindi tassata ex art. 88, TUIR, indipendentemente dal trattamento della passività sopravvenuta in capo alla società acquisita che l’ha generata. Se le passività sopravvenute che hanno fatto scattare l’indennizzo sono rappresentate da imposte sul reddito, queste non saranno deducibili per la società acquisita (ex art. 99, TUIR).
[4] E per tale effetto, risultava rettificato il disavanzo da annullamento relativo alla successiva fusione per incorporazione della società acquisita.
[5] Al riguardo si vedano, tra le altre, Cass. n. 9347/2023 e n. 7183/2019.
[6] Cfr. Cass. n. 18585/2016.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.
