La sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

 L’articolo 10, D.Lgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13.1.2024, impone all’Amministrazione finanziaria una rimodulazione delle attività. Infatti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dall’1.8 al 31.8 e dall’1.12 al 31.12 è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:

a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972;

b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati, ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973;

c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, L. 311/2004;

d) inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014 (cd. compliance).

Lo stesso articolo 10, comma 2, D.Lgs. 1/2024, mantiene ferme le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 e dell’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. 223/2006. Pertanto, va ricordato che, attraverso l’articolo 7-quater, comma 17, inserito in sede di conversione in L. 225/2016, opera la sospensione, dall’1.8 al 4.9, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. E quindi, i termini di pagamento che godono della sospensione sono:

Resta ferma la possibilità di utilizzare, una volta terminato il periodo di sospensione, il cd. lieve inadempimento, previsto dall’articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/1973, che oltre ad escludere la decadenza in caso di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, fa salvo il tardivo versamento della prima rata, se non sfora i 7 giorni.

Inoltre, va rilevato che il comma 16, dell’articolo 7-quater, D.L. 193/2016, è intervenuto sull’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006, aggiungendo un nuovo periodo di sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni. Infatti, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dall’1.8 al 4.9, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La generica e ampia formulazione normativa induce a ritenere che tutte le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti godono della sospensione, fatte salve le esclusioni debitamente previste (attività di controllo esterna e procedure di rimborso Iva).

Esemplificazione di atti sospesi  
Richieste relative alle indagini finanziarie.
Inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento.
Questionari relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti.
Dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta.
Inviti ad esibire o trasmettere, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

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