Ratifica del contratto concluso dal “falsus procurator”

Quali sono i rimedi che la legge offre al contraente per rimediare all’inefficacia del contratto concluso dal procuratore privo dei poteri di stipula?


Come noto, l’imprenditore che non voglia gestire direttamente la conclusione di uno o più contratti può delegare un incaricato di fiducia al compimento di una o più operazioni nel proprio interesse e in proprio nome. In questo modo il delegato si sostituisce all’imprenditore rappresentato, ponendo in essere atti i cui effetti si producono direttamente nella sfera patrimoniale di quest’ultimo.

Tuttavia, può verificarsi che il rappresentante non sia munito dei poteri necessari per stipulare regolarmente il contratto, ad esempio, poiché la procura è limitata a particolari negozi, oppure, poiché sono state compiute operazioni rientranti nel novero degli atti di straordinaria amministrazione (ai sensi dell’articolo 1708 cod.civ., nel silenzio delle parti, il mandato si intende conferito limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione). Nei casi in cui il delegato non disponga di tali poteri, il contratto stipulato è in ogni caso inefficace tra le parti.

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