La responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell’Iva

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 56/2020

L’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972 dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal Decreto Iva, è solidalmente obbligato al pagamento dell’Iva qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti a un prezzo inferiore al loro “valore normale”. L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

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Segue il SOMMARIO di “Iva in pratica n. 56/2020″

Iva

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La separazione delle attività in agricoltura di Luigi Scappini

La responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell’Iva di Marco Peirolo

Il caso risolto

Adempimenti connessi a prestazioni di servizio svolte in Lussemburgo di Centro studi tributari

Osservatorio

L’osservatorio di giurisprudenza di Alberto Alfredo Ferrario

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Area fiscale

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