Conferimento di partecipazioni in realizzo controllato: sovrapprezzi differenziati in presenza di costi fiscali “disallineati”

La presenza di soci con diversi costi fiscali rende complessa la gestione dei conferimenti a realizzo controllato, potendo generare plusvalenze o minusvalenze non volute. L’utilizzo di sovrapprezzi differenziati consente di mantenere la neutralità fiscale per ciascun socio e preservare gli equilibri partecipativi. La recente prassi conferma tale possibilità, pur lasciando aperti alcuni profili interpretativi sul trattamento del costo fiscale.

La presenza di soci con costi fiscali “disallineati” potrebbe porre rilevanti criticità nella strutturazione di operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, in particolare nell’ambito di riorganizzazioni di gruppi societari o passaggi generazionali, in quanto può determinare – ove non adeguatamente gestita – l’emersione di plusvalenze o minusvalenze in capo ai soci conferenti. In tale contesto, la possibilità di modulare l’incremento di patrimonio netto mediante sovrapprezzi differenziati rappresenta uno strumento di particolare interesse operativo nella gestione di tali operazioni.

Com’è noto, gli artt. 175 e 177, commi 2 e 2-bis, TUIR, prevedono che – al ricorrere di specifici requisiti –nell’ambito della determinazione della plusvalenza realizzata in sede di conferimento di partecipazioni, si debba assumere quale corrispettivo, in luogo del valore normale delle stesse:

  • il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario nell’ambito dell’art. 175, TUIR;
  • il valore corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento, nell’ambito dell’art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR.

Tale regime, c.d. Realizzo controllato, non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di partecipazioni, ma definisce diverso criterio di individuazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Il conferimento, tuttavia, conserva la propria natura realizzativa con tutto ciò che ne consegue, per esempio, con riguardo ai requisiti per l’applicazione della Partecipation exemption (holding period e prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziare), i quali vengono “ereditati”, come accade generalmente nelle operazioni neutrali, dal dante causa. In applicazione di tale criterio, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – riconosciuto a ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).

Tanto premesso, accade di frequente che i soci conferenti siano divenuti titolari delle partecipazioni conferite in esito a trasferimenti effettuati in momenti e/o attraverso negozi diversi tra loro (acquisti dilazionati, partecipazioni pervenute per donazione o successione, rivalutazione delle partecipazioni effettuata solamente da alcuni dei soci) e, pertanto, a queste sia riconosciuto rispettivamente un costo fiscale diverso, in termini anche proporzionali. Per esempio, si pensi al caso in cui il socio A detiene una partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale con un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro 300, il socio B detiene una partecipazione rappresentativa del 45% del capitale sociale della medesima società con un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro 900 e il socio C detiene una partecipazione rappresentativa del restante 25% del capitale sociale con un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro 2.500.

In tali circostanze, laddove per effetto del conferimento delle predette partecipazioni il patrimonio della società conferitaria venisse incrementato in misura pari a euro 10.000 (al di là della ripartizione di tale incremento, tra capitale sociale e sovrapprezzo) per consentire al socio C di non conseguire una plusvalenza tassabile, i soci A e B realizzerebbero una plusvalenza tassabile rispettivamente pari a euro 2.700 e a euro 3.600. Al contrario, nel caso in cui per effetto del medesimo conferimento il patrimonio della società conferitaria fosse incrementato in misura pari a euro 1.000 (al di là della ripartizione di tale incremento, tra capitale sociale e sovrapprezzo) per consentire al socio A di non conseguire una plusvalenza tassabile, i soci B e C realizzerebbero una minusvalenza rispettivamente pari a euro 450 e a euro 2.250.

Nel contesto antecedente alla Riforma fiscale (e alla risoluzione n. 56/E/2023), la realizzazione di conferimenti di partecipazioni “minusvalenti” (costo fiscale della partecipazione conferita maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria) comportava, secondo una certa prassi amministrativa (Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020), poi smentita, l’inapplicabilità del regime del “realizzo controllato”, con conseguente determinazione della plusvalenza in ragione del valore normale della partecipazione conferita.

Ebbene, nell’ambito del quadro delineato, con la risoluzione n. 38/E/2012 era stata avallata dall’Amministrazione finanziaria la possibilità, in situazioni analoghe a quella descritta nell’esempio, di prevedere sovrapprezzi “differenziati” al fine di indurre la neutralità per ciascuno dei soci conferenti.

Riprendendo l’esempio, era stata confermata la possibilità di aumentare il capitale sociale, di 1.000, assegnando le relative partecipazioni: per il 30% al socio A, senza alcun sovrapprezzo, per il 45% al socio B, con un sovrapprezzo pari a euro 450 e per il 25% al socio C con un sovrapprezzo pari a euro 2.250. Così facendo, la ripartizione del capitale sociale della conferitaria mantiene le medesime proporzioni con le quali i conferenti partecipavano nel capitale sociale della società conferita e nessuno dei soci realizza, per effetto del conferimento, alcuna plus/minusvalenza.

Con la risoluzione n. 56/E/2023 prima e con le successive modifiche recate dal D.Lgs. n. 192/2024, alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato, attraverso le quali sono state recepite normativamente le posizioni assunte nella citata risoluzione, è stato previsto che «per tali ipotesi, laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR:

  • ­ la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità della conferitaria e il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest’ultimo nei limiti della differenza negativa tra il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, dello stesso TUIR, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
  • ­ in ogni caso ­ coerentemente con quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023 ­ anche qualora, per effetto di quanto appena indicato, tale differenza negativa non assuma alcuna rilevanza fiscale (poiché il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento non è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto), ciò non comporta la disapplicazione in toto del regime di realizzo controllato previsto dall’articolo 177, commi 2 e 2­bis, e l’applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell’articolo 9 del TUIR»(cfr. Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 192/2024).

Nonostante il nuovo assetto normativo, con la recente risposta a interpello n. 91/E del 31 marzo 2026, è stata confermata la possibilità di prevedere sovrapprezzi differenziati in caso di costi fiscalmente riconosciuti diversi tra i soci conferenti. In particolare, è stato ritenuto che «anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute».

Tale soluzione, nel contesto attualmente vigente, evita la realizzazione in capo al conferente di minusvalenze indeducibili (che tuttavia subirebbero la stessa sorte laddove con riguardo alle partecipazioni conferite fossero soddisfatti i requisiti per l’applicazione della Participation exemption) ma, soprattutto, conferisce più certezza circa l’individuazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (in capo alla società conferitaria) e di quelle ottenute “in cambio” (in capo al conferente). Positivamente disciplinata, infatti, l’indeducibilità in capo al conferente dell’eventuale minusvalenza realizzata in applicazione del regime di “realizzo controllato” (ove non assistita anche da un’effettiva corrispondente perdita in termini di valore normale), non è chiaro se la conferitaria possa ereditare, oppure no, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente, o se lo stesso debba essere, invece, pari al minor incremento patrimoniale registrato in sede di conferimento, con conseguente “distruzione” di una parte del costo fiscale della partecipazione, così come non è chiaro se il costo delle partecipazioni conferite, riconosciuto in capo al conferente, possa “trasporsi” per pari ammontare sulla partecipazione ottenuta “in cambio”, stante l’indeducibilità della minusvalenza realizzata, “distruggendosi” altrimenti, allo stesso modo, una parte del costo fiscale della partecipazione oggetto di conferimento. In altre parole, occorrerebbe chiarire se, una volta disconosciuto fiscalmente il realizzo di una minusvalenza determinata con il criterio convenzionale previsto dall’art. 177, TUIR, l’operazione mantenga, a tutti gli effetti, natura “realizzativa”, oppure possa essere valorizzato tale mancato “realizzo” (rectius “riconoscimento fiscale”) della minusvalenza andando a garantire la conservazione del costo fiscale originario.

La questione assume rilievo non solo sistematico, ma anche operativo, incidendo direttamente sulla pianificazione di operazioni di riorganizzazione e sul rispetto del principio di divieto di doppia imposizione.

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