I comitati organizzatori: questi sconosciuti (II parte)

Come già evidenziato nella prima parte del presente contributo, un “comitato” si definisce come un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale (e quindi non egoistico), mediante la raccolta pubblica di fondi.

Se il comitato viene ricondotto al genere delle associazioni, è necessario prevedere l’esistenza di una “assemblea” dei partecipanti, cui spetta prendere le decisioni opportune per attuare lo scopo comune di alcuni organizzatori che hanno il compito di gestire il patrimonio ed eseguire le delibere e, la cui posizione formale corrisponde a quella assunta nelle associazioni, dagli amministratori. Si deve, poi, prevedere un “presidente”, quale rappresentante del gruppo nei rapporti con i terzi.

Sulla base del principio del collegamento fra amministrazione e rappresentanza, quest’ultima spetta ai membri del comitato titolari del potere di governo (amministratori ed organizzatori). Se manca un’indicazione specifica nello statuto, si ritiene che spetti disgiuntamente a ciascun componente del comitato.

La rappresentanza processuale spetta solo al presidente e, in mancanza di un ufficio di presidenza, spetta a chi amministra il comitato.

La gestione dei fondi raccolti si presenta come attività essenzialmente doverosa. Essa è distinta temporalmente in due fasi: la conservazione del fondo e la progressiva destinazione dei singoli beni per lo scopo perseguito.

La responsabilità degli organizzatori, personale e solidale, ha la medesima funzione di quella gravante sugli amministratori dell’associazione, ovvero una funzione di risarcimento del danno nei confronti dell’ente per la cattiva gestione del patrimonio.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte tutti i suoi componenti (organizzatori e gestori) mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse.

Le obbligazioni del comitato e la correlativa responsabilità patrimoniale gravano quindi su tutti i suoi membri: ciò non è subordinato alla circostanza che essi abbiano deciso e compiuto l’atto dal quale derivano quelle conseguenze, poiché il loro titolo risiede nella partecipazione al gruppo ossia nella qualità di parte del contratto di comitato. Ed è per questo motivo che ogni membro è soggetto anche all’adempimento degli obblighi sorti prima del suo ingresso nel gruppo. Gli obblighi del comitato vincolano i suoi membri in forma solidale, solidarietà, questa posta a tutela dei creditori. A differenza di quanto accade, invece, nelle associazioni, dove, come è noto, la responsabilità personale solidale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 cod. civ. è solo in capo al soggetto che abbia posto in essere l’attività gestoria, prescindendo dalla carica da questi ricoperta.

Questa previsione si applica però alle sole obbligazioni negoziali, e non anche a quelle extracontrattuali che sorgono esclusivamente a carico dell’autore o degli autori dell’illecito. Pertanto, nella sfera di obbligazioni extracontrattuali, la responsabilità solidale dei componenti del comitato può ricorrere soltanto per l’inosservanza di obblighi posti a carico dell’intero comitato, in quanto gli obblighi di questo gravano su tutti e ciascuno dei componenti.

La legge prevede, espressamente, quali cause di estinzione del comitato l’insufficienza dei fondi raccolti, l’attuazione dello scopo e la sua impossibilità sopravvenuta. Ma, oltre a queste, si possono ritenere cause di scioglimento quelle previste per le associazioni non riconosciute: il venire meno di tutti i componenti, la deliberazione assembleare in tal senso e infine qualsiasi altra causa estintiva prevista nell’atto costitutivo.

Estinto il comitato è necessario provvedere alla destinazione dei fondi raccolti; in tal caso occorre innanzi tutto devolvere i beni secondo quanto è stato stabilito al momento della costituzione del comitato (se l’atto costitutivo nulla dispone in proposito, provvederà l’autorità governativa).

La devoluzione prevista in sede di costituzione per poter essere valida deve essere stata inserita nel programma comunicato ai sottoscrittori. Se invece è affidata all’attività discrezionale della pubblica Amministrazione deve perseguire finalità analoghe a quelle originarie del comitato.

L’intervento dell’autorità governativa nella vita del comitato ed in particolare nella devoluzione dei beni si giustifica sia con l’interesse pubblico alla destinazione dei fondi secondo i fini del comitato, sia con la necessità di garantire gli stessi oblatori che, in qualità di terzi hanno effettuato l’oblazione per i fini annunciati dal comitato stesso.

Ai fini fiscali il comitato rientrerà tra gli enti non commerciali mentre si ritiene non possa essere considerato un ente su base associativa ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/72.

La prassi amministrativa ha chiarito che non potrà applicarsi ai comitati la legge 398/91.

 

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