Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti
di Luigi ScappiniLa Legge n. 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42/L, meglio nota come Legge di bilancio 2026, con il comma 157 dell’art. 1, interviene sulla disciplina relativa ai contratti di rete stipulati tra soggetti agricoli in cui è prevista la possibilità di attribuzione di parte della produzione ottenuta a titolo originario in ragione di quanto previsto dal programma di rete.
Il contratto di rete, come noto, è stato introdotto con l’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, conv. con modif. dalla Legge n. 33/2009, con il preciso fine di dotare le imprese italiane di uno strumento efficace per combattere il c.d. nanismo imprenditoriale nostrano rispetto alle “consorelle” comunitarie.
A tal fine, è previsto che, con il contratto di rete, più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Successivamente, il Legislatore è intervenuto per introdurre, con esclusiva applicazione al settore primario, una particolare declinazione di tale forma contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 3, D.L n. 91/2014, conv. con modif. dalla Legge n. 116/2014, è stato previsto che «Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».
Viene, in questo modo, introdotta una forma di sorta di “contratto di compartecipazione agraria”, tipologia contrattuale ammessa in deroga dalla Legge n. 203/1982 per le solo colture stagionali, applicabile in questo caso alle colture perenni quali vigne, oliveti e frutteti.
La norma, nello specifico, prevede che la produzione agricola, che si ottiene dalla coltivazione in comune, può essere oggetto di ripartizione fra i retisti attribuendo a ciascuno, a titolo originario, la quota di prodotto stabilita nel contratto di rete.
È evidente che tale possibilità di attribuzione di parte del raccolto a titolo originario, introdotta con il fine di permettere una condivisione di know how e intenti da parte degli imprenditori agricoli che si caratterizzano spesso per le loro ridotte dimensioni, presta il fianco a operazioni elusive del principio cardine della Riforma del 2001: la prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati presso terzi nel caso di esercizio di attività connesse tra cui vi rientra a pieno titolo anche la commercializzazione.
In ragione di ciò, è a suo tempo intervenuta l’Agenzia delle Entrate a perimetrare l’ambito di applicazione della norma con la risoluzione n. 75/E/2017.
In tale documento di prassi vengono individuati le condizioni a cui è subordinato un regolare acquisto a titolo originario della produzione agricola, ossia che:
- tutti i retisti svolgano attività agricole di base, da intendersi quali attività agricole ex se, ovverosia coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, e che le eventuali attività connesse, non solo non siano prevalenti, ma siano legate alle attività di base da un rapporto di stretta complementarità;
- che la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la divisione della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.
La Legge di bilancio 2026 interviene proprio su quest’ultima condizione eliminandola e concedendo la possibilità di procedere, successivamente all’assegnazione del prodotto a titolo originario tra i vari retisti, alla cessione degli stessi anche a soggetti aderenti al contratto di rete.
Del resto, tale divieto posto con la risoluzione n. 75/E/2017, seppur comprensibile, in quanto in tal modo si cercava di porre un argine a possibili manovre elusive tra i singoli retisti, non si poggiava sul dato normativo e non trovava neppure una giustificazione giuridica in quanto, una volta conclusa la ripartizione del prodotto, lo stesso diviene, come peraltro confermato nella stessa risoluzione n. 75/E/2017 quando si analizzano i profili IVA, prodotto proprio del retista e come tale cedibile a terzi senza vincoli.


