12 Novembre 2014

DL semplificazioni: modifica alla detrazione sulle sponsorizzazioni per i soggetti in 398

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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È abitudine, in questo quotidiano, commentare le disposizioni normative solo una volta che siano entrate in vigore tralasciando quindi le novità solo “annunciate”.
In questi giorni di scadenza c’è però una questione che non si può trascurare. Il prossimo 17 novembre scade infatti il termine per effettuare il
versamento dell’IVA relativa al terzo trimestre 2014 da parte dei soggetti che hanno applicato il
regime forfettario della L. n. 398/1991. Mentre compilano il prospetto contabile indicando le operazioni fatturate e l’importo dell’IVA non sono pochi coloro che attualmente si stanno chiedendo come
influisce sull’adempimento la novità annunciata nel D.L. semplificazioni in merito alla
variazione della percentuale dell’IVA sulle operazioni di sponsorizzazione. Nello specifico, qualcuno potrà anche pensare: ma perché devo versare l’IVA secondo regole più penalizzanti che stanno per cambiare?
Ma facciamo un passo indietro e vediamo, se possibile, di confortare i dubbiosi.
L’art. 29 del decreto legge sulle semplificazioni (quello che contiene la dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, per intenderci), approvato dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, prevede una
modifica all’art. 74, sesto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, che riguarda il regime degli spettacoli, prevedendo che sia
eliminato ogni riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione. Grazie a questa modifica il testo della norma sarà il seguente: “Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica”. La disposizione consegue ad una
previsione di carattere generale in base alla quale nel regime degli spettacoli la detrazione IVA è forfettizzata, in linea generale, al 50%.
Per effetto dell’ultima parte dell’art. 9 del D.P.R. 544/1999 la sopra richiamata disposizione si applica anche a tutti i
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dai soggetti che applicano il regime forfettario della L. n. 398/1991. Questi soggetti, com’è noto, determinano l’IVA da versare secondo una percentuale calcolata a forfait sulla base dell’imposta indicata nelle fatture emesse.
Allo stato attuale questa percentuale di detrazione è:
  • il 50% in generale, per tutte le operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie;
  • il 10% per le sponsorizzazioni;
  • il 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Come visto, la sopra citata modifica normativa, in corso di approvazione definitiva,
elimina la percentuale di detrazione del 10% per le fatture di sponsorizzazione con ciò equiparandole a quelle di pubblicità. Dopo anni di discussioni, alimentate da contributi di dottrina, interpretazioni amministrative e pronunce giurisprudenziali – incentrate sulla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, al fine di individuare la percentuale corretta di detrazione, ora tutto sembra improvvisamente perdere d’importanza e venire ricondotto ad una comune sorte fiscale.
Come si diceva, però, coloro che in questi giorni stanno
valutando la natura di pubblicità o di sponsorizzazione della prestazione a fonte della quale è stata emessa la fattura nel periodo che va da luglio a settembre hanno la forte tentazione, confidando in quello che si sta per verificare, di versare la metà dell’IVA indicata su tutti i documenti. A questi soggetti è quindi bene fare presente che
la modifica della norma, in primo luogo – come più sopra detto –
non è ancora definitiva e, secondariamente, ci sono buone probabilità che abbia
effetto solo dalla data di entrata in vigore in poi e non potrà essere fatta valere retroattivamente.
Sulla possibilità che se ne possa dare applicazione anche ai rapporti in essere o quelli pendenti in contenzioso sembra andare la relazione illustrativa al decreto semplificazioni: in esso di precisa che per i soggetti che applicano il regime ex legge n.398/91 tale modifica viene operata sia in un’ottica di semplificazione ma anche di “
riduzione del contenzioso” dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.
In senso contrario, invece, porta il ragionamento che la norma produce una
modifica della disposizione contenuta nella Legge IVA, che assume tutta un’altra formulazione. La novella, sotto questo profilo,
non può quindi essere considerata interpretativa e, quindi, dotata di efficacia retroattiva. D’altra parte l’IVA è una “imposta d’atto” e, di conseguenza, non sarà difficile applicare la novità solo
a partire dalle operazioni poste in essere dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.
Il problema si complica in presenza di contratto, sottoscritto prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa e che riporti scadenza di pagamento successiva alla piena operatività della modifica legislativa.
Ci si augura che l’Agenzia delle entrate chiarisca a stretto giro il problema per evitare che il contenzioso, invece di diminuire, accresca.