19 Gennaio 2026

Dividend e participation exemption: novità della Legge di bilancio 2026

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026), il Legislatore interviene in modo mirato ma profondamente incisivo sulla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze, modificando uno dei principali strumenti di attenuazione della doppia imposizione economica dei redditi societari.

La citata novella, lungi dal rimettere in discussione le percentuali di esclusione – che restano confermate nella misura del 95% per i soggetti IRES e del 41,86% per i soggetti IRPEF in regime di reddito d’impresa – modifica l’ambito oggettivo di applicazione dei regimi di favore, subordinandone l’accesso al possesso di una partecipazione dotata di una soglia minima di rilevanza economica.

Nello specifico, sulla base del nuovo impianto normativo, la dividend exemption e la participation exemption trovano applicazione esclusivamente qualora la partecipazione sia rappresentata:

  • da una quota non inferiore al 5% del capitale della società partecipata
  • ovvero da un investimento avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

È possibile considerare, ai fini del superamento della soglia percentuale, anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno del medesimo gruppo, secondo i criteri di controllo civilistico e tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

In assenza del suindicato requisito dimensionale, dividendi e plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, determinando una sensibile restrizione dell’area di operatività dei regimi di esclusione.

Con riferimento ai dividendi, la modifica degli artt. 59 e 89, TUIR, introduce una regola generale di imponibilità piena, temperata solo al ricorrere delle nuove soglie dimensionali. Per i soggetti IRES, l’esclusione del 95% continua a operare unicamente per i dividendi derivanti da partecipazioni economicamente significative, mentre per gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di reddito d’impresa l’imponibilità ridotta al 58,14% diviene anch’essa subordinata al rispetto del medesimo requisito.

La scelta di estendere il criterio dimensionale anche ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale rilevante, conferma l’intento selettivo della Riforma, orientata a concentrare il beneficio fiscale su investimenti caratterizzati da una stabile e apprezzabile consistenza economica.

La revisione della disciplina dei dividendi ha imposto un necessario intervento di coordinamento sul regime delle plusvalenze di cui all’art. 87, TUIR, al fine di evitare asimmetrie impositive tra flussi reddituali periodici e redditi realizzati in sede di dismissione della partecipazione.

In tale prospettiva, l’introduzione del nuovo comma 1.1 dell’art. 87, limita l’accesso alla participation exemption alle sole plusvalenze relative a partecipazioni che soddisfino le stesse soglie dimensionali previste per i dividendi, ferma restando la necessità di rispettare gli ulteriori requisiti tradizionali del regime PEX.

L’intervento consente di riallineare il trattamento fiscale di fattispecie economicamente connesse, prevenendo fenomeni di arbitraggio che avrebbero potuto consentire, in assenza di coordinamento, la realizzazione di plusvalenze ampiamente esenti su partecipazioni che, durante il periodo di possesso, generavano dividendi integralmente imponibili.

Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina dei dividendi si applica alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre le nuove regole sulle plusvalenze rilevano con riferimento alle cessioni di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti acquisiti o sottoscritti dalla medesima data, con applicazione del criterio FIFO ai fini dell’individuazione delle componenti cedute.

Di particolare rilievo sistematico è, infine, l’intervento sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, in cui l’accesso alla ritenuta ridotta dell’1,20% viene subordinato al rispetto delle stesse soglie dimensionali previste per i percettori residenti, al fine di garantire un trattamento fiscale omogeneo ed evitare ingiustificate disparità impositive.

Nel complesso, la Riforma in esame segna un passaggio significativo da un modello di neutralità generalizzata a un sistema fondato sulla rilevanza economica della partecipazione, con effetti rilevanti sulle strutture holding, sulle politiche di investimento e sulle operazioni di riorganizzazione societaria. Il requisito dimensionale assume così il ruolo di nuovo perno dell’intero impianto di esenzione, imponendo agli operatori una rinnovata attenzione alla qualificazione fiscale delle partecipazioni e aprendo, al contempo, interrogativi interpretativi sul confine tra esigenze di selettività e coerenza con i principi di neutralità e capacità contributiva.