8 Maggio 2017

Detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

di Luca Mambrin
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L’articolo 16 del Tuir prevede per i contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali specifiche detrazioni stabilite in misura forfetaria, graduate in relazione al reddito complessivo.

In particolare le detrazioni riguardano i contratti stipulati o rinnovati ai sensi:

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni non può essere superiore a 365. La detrazione per canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria complessivamente pari a:

  • euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione; ad esempio nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito.

Detrazione per alloggi locati con contratti a regime convenzionale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2 comma 3 e 4 commi 2 e 3 della L. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  • euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Si deve trattare di contratti a canone “convenzionale”, ovvero stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

La detrazione non può essere mai riconosciuta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abita­zione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

Detrazioni per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale

Viene riconosciuta una specifica detrazione per:

  • i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni,
  • che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
  • se la stessa è diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
  • se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

La detrazione spettante, nel rispetto delle predette condizioni ammonta a euro 991,60, da rapportare al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, e da suddividere in base ai cointestatari del contratto di locazione.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione, quindi nel caso in cui il contribuente presenti i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.

Come precisato nella circolare AdE 34/E/2008 il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta, così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.

Detrazione per locazione di alloggi sociali

Ai conduttori che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del D.M. 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 900,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 450,00 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Utilizzo delle detrazioni nel modello 730/2017

Per poter beneficiare delle detrazioni in esame nel modello 730/2017 è necessario compilare la sezione V del quadro E, in particolare il rigo E71 dove indicare:

e71

  • in colonna 1 il codice relativo alla tipologia di detrazione:
    • ‘1’, nel caso di detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
    • ‘2’ nel caso di detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
    • ‘3’ nel caso di detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale;
    • ‘4’ nel caso di detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
  • in colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
  • in colonna 3 va indicata la percentuale di detrazione spettante.
Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali