Determinazione dell’acconto IVA in scadenza lunedì 29 dicembre 2025
di Laura MazzolaI contribuenti tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, ossia coloro che esercitano attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti al versamento dell’acconto IVA entro lunedì 29 dicembre 2025.
Alcuni soggetti, però, seppur titolari di partita IVA e tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, risultano esonerati dal versamento.
In particolare, sono esonerati dal versamento:
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’IVA mensilmente) o entro il 30 settembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’IVA trimestralmente), quindi quei soggetti che non dovranno versare l’IVA relativa all’ultimo mese o all’ultimo trimestre 2025;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2025 e che, quindi, non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
- coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito IVA e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’acconto;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta;
- i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette a imposta;
- i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale, per i quali l’art. 74, D.P.R. n. 633/1972;
- le Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 398/1991;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
- coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero entro il 30 novembre, se mensili, a condizione, ovviamente, che non esercitino altre attività soggette a IVA.
L’importo dovuto in acconto può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, tra i metodi “storico”, “previsionale” o “analitico effettivo”.
Applicando il metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per l’ultimo mese, ovvero per l’ultimo trimestre, dell’anno precedente.
Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88% dovuto, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2024;
- per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale IVA 2025, relativa al periodo di imposta 2023, e dalla comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa all’ultimo trimestre 2024, quale la differenza tra il totale dell’IVA dovuta (VL38 da dichiarazione annuale IVA) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale IVA), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale IVA);
- per i contribuenti trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno 2024.
Applicando il metodo previsionale, l’acconto IVA è pari all’88% di una stima del debito che si ritiene di maturare fino al 31 dicembre 2025.
Infine, applicando l’ultimo metodo, ossia il metodo analitico, l’acconto IVA è pari al 100% delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2025.
L’acconto IVA deve essere versato con modello F24, in un’unica soluzione, indicando, all’interno della sezione Erario, i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.
Infine, si evidenzia che il versamento non è dovuto da:
- coloro che, nell’anno precedente, hanno evidenziato quale “dato storico” un credito IVA, per il quale è stato chiesto o meno il rimborso, ovvero un debito d’imposta non superiore a 117,38 euro, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (ossia 103,29 euro);
- coloro che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento relativo all’ultimo periodo d’imposta, ovvero in sede di dichiarazione annuale, ritengono, in via previsionale, di chiudere la contabilità IVA, per l’anno 2025, con una eccedenza detraibile d’imposta, ovvero con un debito d’imposta non superiore a 117,38 euro, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (103,29 euro).


