27 Ottobre 2025

Depotenziati gli effetti del mancato invio del Modello EAS

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Che il Modello EAS (obbligo introdotto dall’art. 30, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 e attuato poi con il Provvedimento direttoriale 02/09/2009) non fosse lo strumento più adatto per contrastare la irregolare applicazione delle disposizioni agevolative di natura fiscale, contenute negli artt. 148, TUIR, e 4, Decreto IVA, lo si era capito fin da subito. In particolare, quando, invocando le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E/2009, individuò specifiche categorie di soggetti ammettendole a una compilazione semplificata del Modello (si trattava di quegli enti che in virtù dell’iscrizione in pubblici registri mettevano già dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a disposizione dell’Amministrazione pubblica) e che, di fatto, traduceva l’originario adempimento in un mero esercizio compilativo. Questa consapevolezza del Legislatore si è tradotta, più di recente, in diversi provvedimenti normativi che hanno addirittura escluso dall’adempimento questi soggetti.

Parliamo degli enti del Terzo settore (ETS) e dei sodalizi sportivi dilettantistici (ASD/SSD).

In particolare, per i primi, in attuazione della Riforma del Terzo settore, il Legislatore ha introdotto l’art. 94, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), al fine di prevedere un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del Modello EAS per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore). Tale scelta, peraltro, appare oltre modo coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni contenute nell’art. 148, TUIR.

Quanto ai secondi, è con il comma 6-bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 39/2021 (introdotto a opera del secondo Decreto Correttivo dei provvedimenti di attuazione della Riforma dello sport, il D.Lgs. n. 120/2023) che anche i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) non saranno più tenuti anch’essi alla trasmissione del Modello EAS.

Ma lo spauracchio maggiore, per chi era tenuto alla compilazione del Modello EAS, tanto in forma ordinaria (adempimento che ancora oggi sopravvive per le organizzazioni associative non iscritte né al RUNTS né al RASD) quanto in forma semplificata (adempimento che oggi non sussiste praticamente più in ragione delle richiamate esclusioni normative) è sempre stato rappresentato dalle conseguenze che si sarebbero prodotte in caso di omissione dell’adempimento. Sul come rimediare a ciò erano emerse, fin dai primi adempimenti, notevoli perplessità, posto che la norma sembrava lasciare poco spazio a correzioni tardive. Sembrava, quindi, che chi non inviava il Modello EAS nei tempi normativamente previsti non avrebbe più potuto godere dell’agevolazione in precedenza citata.

Con la circolare n. 38/E del 28.09.2012, successivamente ribadita dalla risoluzione n. 110/E dell’12.12.2012, l’Agenzia delle Entrate precisò che l’omesso invio del Modello EAS poteva beneficiare del c.d. istituto della “remissione in bonis, meccanismo che il Legislatore ha introdotto con l’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012) proprio per evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludessero al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Ma restava sempre il dubbio circa le conseguenze prodotte da un mancato adempimento, anche oltre il termine per poter fruire della c.d. remissione in bonis che, in assenza di esplicite previsioni, parevano condurre all’automatica decadenza dell’agevolazione prevista dall’art. 148, TUIR, ovvero la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti dagli associati.

Sul punto, con effetti che assumeranno rilevanza anche su accertamenti e verifiche fiscali in corso, nonché sul contenzioso tributario pendente, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20027/2025 del 18 luglio 2025, al fine di affermare che l’omessa presentazione del Modello EAS da parte dell’ente associativo costituisce una violazione solo formale, che di per sé – quale mero elemento indiziarionon comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.

Il recente arresto giurisprudenziale accoglie quell’approccio sostanzialistico (principio di prevalenza della sostanza sulla forma) già sostenuto da taluni commentatori in dottrina nonché, proprio sul tema delle agevolazioni fiscali applicabili ad enti non commerciali, anche da recenti sentenze sempre della Suprema Corte.