Deducibilità dei compensi amministratori a cassa allargata
di Alessandro BonuzziL’attività di amministratore di una società esercente attività d’impresa può essere remunerata attraverso la corresponsione di un compenso riconducibile ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (co.co.co.), oppure al reddito di lavoro autonomo, laddove la mansione di amministratore rientri nell’oggetto dell’attività professionale svolta, essendo per essa necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Anche nei casi in cui il compenso dell’amministratore assuma la natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il periodo d’imposta di deducibilità va individuato in applicazione del principio di cassa.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 5, Tuir, infatti, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Il fine del Legislatore è quello di far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito della società erogante (circolare n. 57/E/2001).
Con ciò, consentendo la deducibilità al momento della corresponsione, vengono scongiurati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell’amministratore co.co.co.
Sempre con l’obiettivo di garantire la simmetria tra deducibilità in capo alla società e imponibilità in capo all’amministratore, trova applicazione anche in capo alla società il cosiddetto principio di cassa allargata sulla base del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Così, ad esempio, per l’anno 2024 il reddito dell’amministratore co.co.co. è formato da:
- i compensi percepiti dall’1.01.2024 al 31.12.2024 riferiti a prestazioni svolte nel corso del 2024;
- i compensi percepiti entro il 12.01.2025 per prestazioni rese nel 2024.
Invece, i compensi percepiti successivamente al 12.01.2025, sebbene riferiti a prestazioni rese nel 2024, concorreranno alla formazione del reddito 2025.
Specularmente, dal lato della società, i compensi degli amministratori co.co.co riferiti a prestazioni rese nel 2024 ed erogati entro 12.01.2025, sono deducibili dal reddito d’impresa 2024. Di contro, i compensi degli amministratori erogati dal 13.01.2025, sono deducibili dal reddito d’impresa 2025 della società, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2024.
Il principio di cassa allargata non è applicabile nei confronti del lavoratore autonomo che svolge la mansione di amministratore rientrante nell’oggetto della propria attività, per la quale sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Ne consegue che per la società sono deducibili nel 2024 i compensi professionali corrisposti e quindi pagati nel periodo 1.01.2024 – 31.12.2024. D’altro canto, lo stesso criterio trova applicazione in capo all’amministratore professionista: il suo reddito 2024 è determinato sulla base di quanto incassato nel periodo 1.01.2024 – 31.12.2024.
| Anno di riferimento | Periodo di pagamento del compenso | Tassazione in capo all’amministratore | Deducibilità in capo alla società | |
| Amministratore co.co.co. | 2024 | 01.01.2024 – 12.01.2025 | 2024 | 2024 |
| 13.01.2025 – 31.12.2025 | 2025 | 2025 | ||
| Amministratore professionista | 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2024 | 2024 |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 2025 | 2025 |


