DDL bilancio 2026, l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. Effetti e conseguenze
di Luciano SorgatoPaolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365La riapertura dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, inserita nell’art. 16, DDL bilancio 2026, è una procedura che presenta molti passaggi delicati, alcuni dei quali sono stati chiariti dal D.M. 27 giugno 2025, la cui conoscenza è fondamentale per operare in modo corretto. Le tematiche dubbie erano molte, dalla determinazione della base imponibile all’effetto sui soci, dall’individuazione del momento in cui la scelta si intende perfezionata alle conseguenze prodotte da eventuali trasformazioni societarie avvenute tra la data di genesi della riserva e la data di affrancamento.
Analizziamo le varie questioni.
La base imponibile
Come noto, in caso di distribuzione di riserva in sospensione d’imposta, si genera un incremento di imponibile che è pari alla riserva netta iscritta incrementata dell’imposta sostitutiva a suo tempo versata. Ciò poteva ingenerare il dubbio sul quantum imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva per l’affrancamento, anche se ormai è assodato (Cfr. Cass n. 9509/2023) che il dato di calcolo è l’importo netto, cioè la riserva iscritta in bilancio. Questo passaggio è confermato dalla Relazione Illustrativa (Rel. ill.), che sul punto richiama la circolare n. 6/E/2022 con cui anche l’Agenzia delle Entrate, dopo aver sostenuto per anni la tesi contraria, si è allineata alla posizione assunta dalla Cassazione.
L’effetto sul socio
L’affrancamento produce effetti diversi a seconda che si operi con una società di capitali, ovvero con una società di persone. L’imposta versata su riserve in sospensione di imposta iscritte da società di capitali produce l’effetto di eliminare lo status di sospensione d’imposta, senza che si generi una conseguenza diretta sul socio. La riserva affrancata torna ad assumere la natura (di utili o di capitale) che aveva prima che fosse iscritto il vincolo della sospensione di imposta, sicché se si trattava di una riserva di utili, la distribuzione successiva all’affrancamento genera in capo al socio un dividendo tassabile a seconda della qualifica del socio (persona fisica o altro), mentre se si trattava di riserva di capitale, la distribuzione successiva all’affrancamento produrrà la riduzione del costo della partecipazione.
Effetto diverso si manifesta sul socio di società di persone, in relazione al quale l’affrancamento deciso dalla società produce l’effetto di esaurire l’obbligazione tributaria (anche in capo al socio), per cui una eventuale distribuzione successiva all’affrancamento genera semplicemente la riduzione del costo della partecipazione (costo però che viene incrementato a seguito dell’affrancamento)
Il perfezionamento della procedura
L’art. 4, D.M. 27 giugno 2025, chiarisce che il perfezionamento della procedura di affrancamento è del tutto sganciato dal versamento dell’imposta sostitutiva, nel senso che è condizionato dall’indicazione della scelta eseguita nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2025. Un eventuale mancato pagamento verrà iscritto a ruolo, ma non inficia la validità dell’opzione.
Le conseguenze della trasformazione societaria precedente l’affrancamento
I temi sopracitati sono certamente importanti, ma non c’è dubbio che quello più dibattuto e interessante, dal punto di vista della pratica professionale, è rappresentato dagli effetti che una trasformazione societaria, eseguita dopo la creazione della riserva in sospensione e prima della scelta di affrancamento, genera sulla stessa procedura di affrancamento.
In modo particolare, la trasformazione eterogena progressiva (certamente la fattispecie più frequente) ha generato in molti operatori il dubbio se il versamento eseguito ora dalla società trasformata (che presenta la veste di società di capitali) portasse con sé l’effetto di esaurimento della obbligazione tributaria anche in caso di distribuzione ai soci, posto che l’art. 170, comma 3, TUIR, opera una finzione giuridica secondo cui le riserve ante trasformazione conservano lo status che presentavano prima della trasformazione. Ciò avrebbe portato alla conclusione secondo cui versando il 10% di imposta sostitutiva, un’eventuale successiva distribuzione delle stesse riserve affrancate non avrebbe generato alcun imponibile, né in capo alla società, né in capo ai soci.
In realtà, contrastava con tale conclusione un elemento indiscutibile, e cioè che le riserve in sospensione di imposta non sono state imputate ai soci per trasparenza così come, invece, richiede il citato art. 170, comma 3, TUIR.
La posizione assunta dall’art. 6, D.M. 27 giugno 2025, riflette quest’ultima considerazione e può essere riassunta nel seguente principio generale: occorre applicare le norma che regolano la vita della società nella veste giuridica che essa presenta al momento della trasformazione o per dirla diversamente, la riserva in sospensione di imposta si intende creata nel periodo d’imposta in cui viene affrancata.
Da tale assunto se ne ricava che:
- in caso di trasformazione progressiva, la società di capitali risultante versa il 10% di imposta sostitutiva e in caso di distribuzione la riserve genera dividendo imponibile in capo al socio;
- in caso di trasformazione regressiva, la società di persone risultante versa il 10% di imposta sostitutiva e in caso di distribuzione la riserva non genera alcun imponibile né in capo alla società, né in capo al socio.


