13 Novembre 2025

DDL bilancio 2026 ed iperammortamento: il momento di effettuazione dell’investimento

di Luciano SorgatoPaolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La nuova agevolazione rappresentata dal c.d. iperammortamento (prevista dall’art. 94 del DDL bilancio 2026) avrà un ambito temporale di applicazione decisamente ristretto, individuabile sostanzialmente nel 2026 (salvo proroga al 30 giugno 2027 per chi adotterà la procedura di “prenotazione” del bene con versamento dell’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026). Tale ambito temporale è veramente breve e, soprattutto per i beni che dovranno essere costruiti (tramite contratti di appalto o costruiti in economia), il rispetto della scadenza sopra citata potrebbe rappresentare un problema di difficile soluzione.

Per questo motivo si rende necessario fare chiarezza sui momenti significativi che la norma dell’iperammortamento individua ai fini del rispetto del termine di scadenza dell’agevolazione. Il tema da approfondire consiste nel significato da attribuire alla locuzione normativa «investimenti “effettuati” dal … al…».

Sotto questo profilo, la prassi dell’Agenzia (circolare n. 4/E/2017, par. 6.4.1) distingueva 3 momenti:

  • momento di effettuazione dell’investimento, da individuarsi con le regole del principio di competenza fissate dall’art. 109, TUIR. Pertanto, per i beni mobili acquistati direttamente si avrà che l’investimento è effettuato quando è consegnato a titolo definitivo (senza vacatio per periodo di prova), per i beni acquisiti tramite leasing è rilevante il momento della consegna del bene all’utilizzatore e non la sottoscrizione del contratto, considerando che se la consegna prevede un collaudo, solo all’esito positivo del collaudo si intenderà effettuato l’investimento. Per i beni costruiti in economia, l’effettuazione coincide con la quota di costo maturata e, infine, per i contratti di appalto vale l’ultimazione della prestazione dell’appaltatore. Il momento di effettuazione dell’investimento è fondamentale per capire se tale data è compresa nel periodo agevolabile, ma non assume alcun valore ai fini della decorrenza dell’ iperammortamento;
  • momento di entrata in funzione del bene. È il momento da cui decorre la possibilità di avviare il processo di ammortamento. In vigenza del superammortamento si poteva ottenere il beneficio dell’incremento, per così dire “limitato” del costo del bene, ma oggi che la procedura di superammortamento non è vigente, il momento della mera entrata in funzione non rappresenta più un elemento temporale importante, se non per affermare il legittimo avvio del processo di ammortamento ex art. 102, TUIR;
  • momento di interconnessione. È il momento fondamentale nel quale il bene inizia a “colloquiare” con il sistema software aziendale e a partire da questa data può essere avviato il beneficio dell’incremento del bene nella misura prevista per iperammortamento. Vale la pena ricordare che l’interconnessione può avvenire anche in un esercizio successivo a quello dell’effettuazione dell’investimento, e ciò significa che solo a partire dal momento di interconnessione sarà fruibile il vantaggio fiscale da iperammortamento. Tuttavia, quanto sopra affermato non significa che l’interconnessione potrà avvenire in qualunque esercizio futuro, nel senso che la tardiva interconnessione deve dipendere da elementi oggettivi non dipendenti dalla volontà dell’impresa proprietaria del bene (risposta a interpello n. 394/E/2021)

In definitiva, ai fini dell’attuale iperammortamento, rileva il momento 1) per capire se l’investimento è avvenuto nel periodo che la norma definisce come periodo agevolato (2026), mentre il momento 3) permette di capire da quale periodo d’imposta potrà essere concretamente fruita l’agevolazione dell’iperammortamento.

Ai fini del momento di consegna del bene, cioè effettuazione dell’investimento, va ricordato che, in un passaggio della circolare n. 4/E/2017, si era escluso che potesse avere applicazione la tematica della derivazione rafforzata, con le sue peculiarità in materia di efficacia del trasferimento del bene. Infatti, nel caso in cui un bene fosse trasferito fisicamente all’acquirente, senza che sia perfezionata la vendita (consegna in prova), laddove i rischi e i benefici connessi al possibile utilizzo del bene fossero traslati al soggetto che ne è materialmente detentore (ancorché non ancora proprietario), in ossequio al Principio contabile 16 (par. 31) l’immobilizzazione dovrebbe considerarsi iscrivibile nel bilancio del detentore, il quale potrebbe iniziare il processo di ammortamento. Dato che si tratta di un elemento di imputazione temporale, la contabilizzazione civilistica prevale (per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata ex art. 83, TUIR) sulla diversa regola fiscale, il che comporterebbe una sorta di avvio anticipato dell’iperammortamento. Invece, la citata circolare n. 4/E/2017 (5.3) nega che tali criteri di derivazione rafforzata spieghino efficacia anche sul momento di effettuazione dell’investimento ai fini dell’iperammortamento. Ora si tratterà di capire se questa posizione (peraltro non adeguatamente motivata) sarà confermata anche in merito all’attuale normativa.

Ovviamente il problema sarà delicato in relazione ai beni consegnati fisicamente in prossimità del 31 dicembre 2026 (senza avviare la procedura di prenotazione), con collaudo e perfezionamento della vendita nel 2027: se sarà confermata la tesi della circolare n. 4/E/2017, in tal caso, non sarebbe applicabile alcuna agevolazione.

Va sottolineato che l’art. 94 del DDL bilancio 2026 non cita in alcun modo la perizia tecnica, quale adempimento necessario per fruire della agevolazione, come invece avveniva nel passato, mentre cita (comma 7) l’adempimento di comunicazione al GSE, non specificando se sia necessaria la duplice comunicazione (preventiva e consuntiva) statuita per gli investimenti 5.0. In merito a ciò va segnalato che il comma 12 dello stesso DDL stabilisce che il MIMIT eserciterà un controllo sul costo complessivo della agevolazione che graverà sul bilancio dello Stato, ma non emerge un tetto di spesa, il che, se da una parte rende probabile che l’obbligo riguardi anche la comunicazione preventiva, dall’altra non chiarisce se vi saranno delle conseguenze in caso di eventuale splafonamento rispetto ad un dato che, come si diceva, non compare nel Disegno di Legge di bilancio 2026. In ogni caso il comma 10, del citato art. 94, rimanda a un decreto attuativo, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, il compito di chiarire la procedura dell’invio delle comunicazioni e di eventuale altra documentazione da inviare per dimostrare la spettanza del beneficio.