7 Settembre 2021

Credito di imposta per lo sconto “Bonus tv rottamazione”

di Clara PolletSimone Dimitri
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Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ai sensi del D.Lgs. 49/2014), l’articolo 1, comma 614, L. 178/2020 ha esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017.

I proprietari di tv acquistate prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatte a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie, possono usufruire del “bonus tv rottamazione” dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022, salvo l’eventuale anticipato esaurimento dei fondi disponibili comunicato con apposito decreto del direttore della Direzione generale. Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus tv – decoder è pari a circa 250 milioni di euro.

Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita comprensivo dell’Iva, entro l’importo massimo di 100 euro.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 05.07.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, ha individuato le modalità attuative dell’agevolazione.

Il contributo è riconosciuto a tutti gli utenti finali, cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee, per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo tra quelli indicati come idonei sul sito del Mise (ossia idonei a ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265).

Il contributo è cumulabile con quello di cui al D.M. 18.10.2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo peraltro, in ragione dell’estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, è rimodulato a 30 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita, se inferiore.

I venditori che intendono consentire ai propri clienti l’accesso ai contributi devono preliminarmente registrarsi nella propria area riservata dell’Agenzia delle entrate tramite l’apposita applicazione web “Bonus tv”.

È il venditore (o un soggetto da questo appositamente incaricato) che inserisce:

  • i dati del cliente (nome, cognome, codice fiscale e documenti di identità),
  • i dati dell’apparecchio (codice ean, prezzo di vendita e sconto applicato, nel limite del 20% ed entro l’importo massimo di 100 euro calcolato comunque dal sistema).

Affinché l’acquirente possa usufruire dello sconto, il venditore deve acquisire anche la dichiarazione sostitutiva relativa all’acquisto della tv prima del 22 dicembre 2018 e alla titolarità di un contratto elettrico addebitato del canone tv o al pagamento dello stesso tramite modello F24 oppure all’esenzione dal pagamento del canone (per i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui); nonché il certificato o la dichiarazione sostitutiva di avvenuto smaltimento della tv e una copia del documento di identità.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascia un’attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.

Il venditore recupera lo sconto praticato mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La risoluzione 55/E/2021 ha istituito il codice tributo 6927 denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione di disponibilità di risorse, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’apparato venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.

Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando ilo stesso codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.

Il Mise ricorda che il processo di refarming interesserà le diverse regioni italiane appartenenti alle rispettive aree, secondo un preciso calendario:

  • dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Area 1A – Sardegna
  • dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
  • dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche
  • dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Sul sito del Mise è possibile consultare la relativa sezione roadmap.