28 Settembre 2016

Costi black list: chiarimenti in sintesi per Unico 2016

di Alessandro Bonuzzi
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È noto che, in sede di predisposizione del modello Unico 2016, trovano applicazione le modifiche alla disciplina dei cosiddetti costi black list recate dall’articolo 5 del D.Lgs. 147/2015.

Attesa, per imprese le solari, l’imminente scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al 2015, pare utile fornire alcune indicazioni operative sul tema, anche alla luce della recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 39/E/2016.

Per il 2015, i punti fermi da tenere in considerazione per la compilazione del modello Unico 2016 sono i seguenti:

  • i costi che non eccedono il valore normale dei beni e dei servizi acquistati sono deducibili senza la necessità per il contribuente di dover dimostrare alcuna esimente;
  • tuttavia, nel caso di cui al punto precedente, l’onere della dimostrazione del valore normale dei beni e dei servizi acquistati è in capo al contribuente;
  • diversamente, i costi che eccedono il valore normale dei beni e dei servizi acquistati sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico;
  • in ogni caso, ai fini della deduzione, i costi devono derivare da operazione che hanno avuto concreta esecuzione;
  • rimane l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando che eccedano o meno il valore normale;
  • in caso di mancato rispetto dell’obbligo di separata indicazione dei costi black list in Unico, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997, pari al 10% delle spese non segnalate con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro;
  • ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali privilegiati, rileva esclusivamente la mancanza di un effettivo scambio di informazioni con il Paese estero.

In relazione a quest’ultimo aspetto, i Paesi “colpiti” dalla limitazione della deduzione dei costi sono quelli indicati nella lista del D.M. 23 gennaio 2002. Nel corso del 2015, il D.M. 27 aprile e il D.M. 18 novembre hanno modificato l’elenco ivi contenuto eliminando alcuni Stati.

Le variazioni recate dai due decreti modificativi hanno effetto su Unico 2016 dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta rispettivamente l’11 maggio e il 30 novembre 2015.

Pertanto, non devono essere indicati separatamente in dichiarazione:

  • i costi sostenuti dall’11 maggio 2015 verso imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi espunti dal M. 27 aprile 2015 (tra cui Costarica, Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman e Singapore);
  • i costi sostenuti dal 30 novembre 2015 verso imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi espunti dal M. 18 novembre 2015, ossia il territorio di Hong Kong.

Al riguardo si veda la seguente tabella di sintesi.

  Modello Unico 2016
Deducibilità costi Presunzione nei limiti del valore normale
Oltre il valore normale previa dimostrazione dell’esimente
Esimente Effettivo interesse economico
 

Indicazione separata

Obbligatoria
D.M. 23.01.2002 Dal 11.05.2015

esclusi i paesi espunti dal

D.M. 27.04.2015

Dal 30.11.2015

escluso Hong Kong dal D.M. 18.11.2015

 

 

Sanzioni applicabili

Omessa separata indicazione

10% delle spese non segnalate

con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro

Dichiarazione infedele

con deduzione del costo black list oltre il valore normale

senza la dimostrazione dell’esimente

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