Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili
di Viviana GrippoÈ uso frequente nelle società di persone prelevare acconti su utili in corso di formazione. Altrettanto frequentemente (e possibilmente prima di effettuare il prelievo), occorrerebbe chiedersi se tale usanza possa costituire una corretta pratica.
Questa pratica lecita e ammessa per le società di capitali, i cui bilanci siano assoggettati a revisione legale dei conti, trova non poche problematiche se applicata alle società di persone.
Entrando nello specifico, occorre, dapprima, fare riferimento al dettato civilistico applicato alle società semplici; l’art. 2262, c.c., recita, infatti, che: «Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto». Secondo il disposto dell’art. 2262, c.c., l’approvazione del rendiconto costituisce, quindi, azione preventiva e necessaria all’attribuzione da parte del socio di acconti sugli utili; tuttavia, salvo patto contrario.
Opportunamente si ritiene che, diversa scelta e accordo, potranno essere conclusi tra i soci solo nello statuto sociale; in tal caso, nulla sembra ostacolare la scelta di erogare acconti sugli utili ancora non formatisi. Sostanzialmente per le società semplici un accordo tra i soci permette di superare il dettato dell’art. 2262, c.c..
Diversamente, l’art. 2303, c.c. stabilisce, per le società di persone, che: «Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti». Il dettato letterale della norma sembra escludere la possibilità per le società di persone di ricorrere al versamento degli acconti su utili, neanche in caso di patto contrario.
Secondo il Codice civile, quindi, le società di persone non possono versare ai propri soci alcun acconto.
A commento della previsione codicista, è intervenuta la sentenza n. 10786/2003 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che, anche per tali forme societarie (in particolare la sentenza si rivolgeva alle società di persone ma, per estensione, essa trova applicazione anche alle società in accomandita semplice), potrà applicarsi il contenuto dell’art. 2262, c.c., con la conseguente possibilità di pagare acconti sugli utili, nel caso in cui apposita indicazione sia riportata nello statuto societario.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, l’art. 2303, c.c., non deve intendersi come restrittivo.
Una volta definita la possibilità di versare gli acconti e di aver eventualmente adattato gli statuti a tale evenienza, resta da verificare che, a chiusura d’anno, gli acconti trovino copertura nell’utile effettivamente prodotto dalla società.
Nel caso in cui a fine anno l’utile distribuito in acconto si riveli superiore a quello prodotto, potranno verificarsi, infatti, spiacevoli conseguenze, tra le quali l’ipotesi di illecita distrazione di fondi da parte dei soci, oltre a ipotesi di reati penali a opera degli amministratori (senza contare problematiche di carattere patrimoniale e fiscale a carico dell’azienda).
Si ricorda, inoltre, che se l’amministratore della società di persone non presenta il rendiconto e il socio non percepisce gli utili, quest’ultimo può agire direttamente contro il primo in applicazione analogica dell’art. 2395, c.c., dettato per le S.p.A.; infatti, il danno patito dal singolo titolare delle partecipazioni è conseguenza immediata della condotta dell’amministratore, come definito dall’ordinanza n. 11223/2021, pubblicata dalla Prima Sezione civile della Cassazione.
Venendo all’aspetto contabile, la rilevazione avverrà direttamente all’atto del pagamento dell’acconto come segue:
Credito vs Socio ….. c/acconti su utili a Banca c/c
Le somme così versate dovranno, poi, essere chiuse con l’utile formatosi in corso d’anno.
Appare importante anche evidenziare il contenuto della Cassazione n. 17489/2018, con la quale si specifica che, nel caso in cui la società abbia subito delle perdite che hanno intaccato il patrimonio sociale, gli utili non potranno essere distribuiti, in quanto saranno necessariamente destinati a coprire le perdite pregresse. Solo gli utili eccedenti la copertura delle perdite potranno essere distribuiti, così come stabilito dalle norme del Codice civile, che indicano come condizione per la distribuzione degli utili: «la ripartizione tra i soci degli utili realmente conseguiti».


